Legittimità della riparametrazione del ribasso e della mancata esclusione di un concorrente in gara d'appalto pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla società Edilsap contro la determinazione di aggiudicazione della gara per la ristrutturazione del trampolino di Cortina. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto la legittimità della stazione appaltante nell’aver ricalcolato il ribasso percentuale effettivamente offerto dalla ricorrente, nonché nel non aver escluso la terza classificata (Isam s.r.l.), che aveva dichiarato costi della manodopera superiori a quelli stimati, ritenendo che né la normativa né la lex specialis imponessero l’automatica esclusione o l’obbligo di verifica di anomalia in tali casi.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR, dopo approfondita disamina dei fatti e dei profili giuridici, ha chiarito che la normativa sugli appalti consente ai concorrenti di indicare ribassi su base unica, mentre i costi della manodopera, pur individuati dalla stazione appaltante, non sono vincolanti in modo assoluto per gli offerenti. La verifica dell’anomalia va effettuata solo per offerte che presentino ribassi particolarmente elevati, non quando vengano indicati costi del lavoro superiori rispetto a quelli previsti dal bando. L'offerta di Edilsap, che applicava il ribasso solo su una parte dell'importo, è stata correttamente ricondotta ad un ribasso effettivo inferiore rispetto a quanto dichiarato, per garantire omogeneità tra le offerte. La richiesta di esclusione di Isam perché avrebbe proposto costi della manodopera maggiori di quelli stimati dalla stazione non trova fondamento normativo, in quanto la normativa tutela in primo luogo la congruità minima dei costi del lavoro. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese.



