Esclusione dalla gara per carenza originaria di qualificazione nei raggruppamenti temporanei: applicazione dell’art. 97 e principio di non ammissione di partecipanti non qualificati ab origine
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di un raggruppamento temporaneo di imprese escluso dalla gara per mancata qualificazione di due sue mandanti al Sistema di qualificazione Ferservizi. La Corte ha stabilito che l’articolo 97 del Codice degli Appalti, che disciplina l’estromissione o sostituzione di partecipanti nei raggruppamenti in caso di perdita di requisiti, si applica solo in caso di perdita successiva alla presentazione dell’offerta, mentre non può essere invocato per giustificare la permanenza in gara di chi non possiede i requisiti originariamente. La mancata qualificazione ab origine comporta quindi legittima esclusione senza possibilità di rimedi rimediali di estromissione o sostituzione.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha analizzato il caso di un raggruppamento temporaneo che aveva partecipato a una gara consentendo la partecipazione anche a imprese in fase di valutazione di qualificazione. Due mandanti non hanno ottenuto la necessaria qualificazione al Sistema di Ferservizi. La ricorrente ha richiesto la riammissione sostenendo che, secondo l’art. 97 del Codice degli Appalti, si potessero adottare misure di estromissione o sostituzione per evitare l’esclusione. Il Tribunale ha interpretato rigorosamente la norma, la quale tutela il raggruppamento solo se il requisito viene perduto successivamente alla presentazione dell’offerta e non quando manchi ab origine. Per questo motivo, la partecipazione di imprese inizialmente non qualificate non può essere sanata in fase successiva con modifiche del raggruppamento, pena l’illegittima ammissione di concorrenti privi dei requisiti essenziali. La decisione sostiene quindi i principi di trasparenza, parità di trattamento, e tutela del corretto funzionamento delle procedure di gara. Inoltre, è stato rilevato che la ricorrente non ha tempestivamente adottato e comunicato misure organizzative a norma dell’art. 97, aggravando la propria posizione. L’eccezione di inammissibilità avanzata dalla controparte è stata rigettata perché il ricorso impugnava un provvedimento idoneo a sindacato giurisdizionale. Infine, dichiarata improcedibile la richiesta incidentale per mancanza di interesse in seguito al rigetto del ricorso principale.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 97 è stato centrale nella decisione: il Tribunale ha chiarito che tale norma, che consente la modifica o estromissione di un partecipante al raggruppamento che abbia perso un requisito di qualificazione dopo la presentazione dell’offerta, non si applica nel caso di mancanza originaria dei requisiti (qualificazione al sistema). Pertanto, la stazione appaltante ha correttamente escluso il raggruppamento per la carenza originaria di qualificazione di due mandanti, non essendo possibile sanare tale difetto con misure ex articolo 97. Inoltre, è stata accertata la mancata adozione tempestiva e concreta delle misure rimediali da parte della ricorrente, integrando motivo legittimo di esclusione.
L’articolo 68 è stato richiamato in relazione alla possibilità che un raggruppamento possa ridursi a un unico partecipante in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso, la ricorrente sosteneva che, nonostante la perdita di qualificazione delle mandanti, la ricorrente stessa, qualificata, avrebbe potuto proseguire da sola nella gara. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che tale possibilità può essere esercitata solo se vengano adottate tempestivamente e concretamente le misure necessarie, cosa che non è avvenuta. L’articolo è quindi stato utilizzato per valutare la legittimità della prosecuzione in gara a seguito della riduzione del raggruppamento.



