25/03/2025
Art. 104

Annullamento dell'esclusione dalla gara per corretta interpretazione dell'art. 104 del Codice degli Appalti in materia di avvalimento

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di Gamma Tecno Hub S.r.l., annullando il provvedimento di esclusione dalla gara per il Giubileo 2025. La società era stata esclusa per mancanza di indicazioni sulle risorse messe a disposizione nell'ambito dei contratti di avvalimento, ritenuti nulli dalla stazione appaltante. Tuttavia, secondo il Tribunale, in base all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui le prestazioni siano eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria, l'indicazione specifica delle risorse strumentali e umane è superflua e non può giustificare l'esclusione. La sentenza ha pertanto disposto la riammissione della ricorrente in gara e l'annullamento di tutti gli atti impugnati.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull'interpretazione dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 che regola l'istituto dell'avvalimento. Il Tribunale ha riconosciuto che, nel caso di avvalimento relativo a prestazioni tecniche secondarie direttamente eseguite dall’impresa ausiliaria, i commi 3 e 8 dell'art. 104 prevedono un regime differente rispetto ai commi 1 e 2, che richiedono l'indicazione dettagliata delle risorse fornite. Applicare invece indiscriminatamente l'obbligo di indicazione delle risorse nel contratto di avvalimento, come fatto dalla stazione appaltante, avrebbe comportato un inutile formalismo e contraddetto la ratio normativa, che mira a favorire la concorrenza e la trasparenza senza ostacolare indebitamente la partecipazione alle gare. Pertanto, la mancata indicazione delle risorse strumentali e umane in tale contesto non può determinare la nullità del contratto di avvalimento né l’esclusione dalla gara. La decisione tutela quindi la funzionalità dell’istituto dell’avvalimento e garantisce una corretta interpretazione della norma alla luce della sua finalità pro-concorrenziale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 104

L’articolo 104 è stato il fulcro della controversia: il Tribunale ha interpretato che, ai sensi dei commi 3 e 8, quando l’impresa ausiliaria svolge direttamente la prestazione tecnica secondaria, non è necessaria l’indicazione specifica delle risorse strumentali e umane nel contratto di avvalimento. Questa interpretazione ha portato a ritenere illegittima l’esclusione della ricorrente basata sulla mancata indicazione di tali risorse, annullando così il provvedimento di esclusione e gli atti connessi.

Articoli di riferimento