25/05/2026
Art. 1Art. 17Art. 50Art. 100Art. 110

Annullamento in autotutela di aggiudicazione e affidamento diretto: rilevanza della motivazione e del contraddittorio nel procedimento di gara

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Arca Società Cooperativa Sociale annullando sia il provvedimento di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione a suo favore sia il successivo affidamento diretto del servizio alla controinteressata, Cooperativa Sociale Benessere a r.l. Il TAR ha ritenuto che l’amministrazione abbia omesso di motivare adeguatamente l’interesse pubblico prevalente per l’annullamento e non abbia instaurato il contraddittorio procedimentale con la parte incisa, violando così principi essenziali del procedimento amministrativo. È stato inoltre rilevato difetto di motivazione anche nel provvedimento di affidamento diretto. Le spese sono state poste a carico delle parti resistenti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda su due capisaldi: da un lato, l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’aggiudicazione di un servizio senza motivare in modo sufficientemente puntuale sia le ragioni dell’interesse pubblico concreto e attuale, sia la sua prevalenza rispetto all’affidamento ingenerato nel privato; dall’altro, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento al soggetto direttamente inciso (la società aggiudicataria). La giurisprudenza amministrativa richiede invece che, in caso di provvedimenti di secondo grado (come l’annullamento d’ufficio), sia sempre adeguatamente motivata la scelta, specie quando incida su situazioni di affidamento qualificato. Il TAR ha chiarito che l’illegittimità di tale annullamento si riflette sull’atto successivo di affidamento diretto, rendendolo a sua volta illegittimo per invalidità derivata, oltre che per autonoma carenza di motivazione. L’Amministrazione potrà esercitare nuovamente il proprio potere, ma dovrà rispettare le indicazioni sulla motivazione e il contraddittorio.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Richiamato dal Comune nella motivazione dell’annullamento, l’articolo 1 impone che le procedure di affidamento assicurino il miglior rapporto qualità/prezzo e la par condicio. Il TAR rileva che la motivazione addotta dall’Amministrazione, fondata su generiche esigenze di miglior risultato, non è sufficiente senza una concreta dimostrazione del pregiudizio ai principi di cui all’articolo, né della prevalenza dell’interesse pubblico sull’affidamento privato.

Articolo 17

Invocato per la disciplina delle fasi di affidamento e, in particolare, per il provvedimento di affidamento diretto. Il TAR sottolinea che anche l’affidamento diretto richiede un’adeguata motivazione sulle ragioni della scelta, da esplicitarsi nell’atto, come previsto dall’art. 17 comma 2.

Articolo 50

L’articolo disciplina l’affidamento diretto e il TAR rileva che l’Amministrazione, nell’esercitare tale potere a seguito dell’annullamento della gara, non ha fornito le motivazioni richieste espressamente dalla norma né ha rispettato il necessario grado di trasparenza e pubblicità, rendendo così il provvedimento illegittimo anche sotto questo profilo.

Articolo 100

La presunta carenza di requisiti di idoneità professionale dell’aggiudicatario è stata una delle ragioni invocate dalla controinteressata per chiedere l’annullamento d’ufficio; la sentenza sottolinea che, anche in presenza di vizi relativi ai requisiti, l’amministrazione deve comunque motivare e ponderare l’interesse pubblico all’annullamento rispetto all’affidamento privato.

Articolo 110

L’articolo è richiamato rispetto alla presunta anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario e alla mancata attivazione del procedimento di verifica. Il TAR evidenzia che la semplice segnalazione di anomalia non legittima l’annullamento d’ufficio se non mediante una motivazione chiara ed esplicita e senza il rispetto delle garanzie partecipative previste anche in tale materia.

Articoli di riferimento