25/05/2026
Art. 35Art. 36Art. 116

Accesso agli Atti di Gara e Segretezza Tecnica nelle Procedure di Appalto: annullamento del provvedimento di oscuramento e necessità di motivazione puntuale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società seconda classificata contro il provvedimento della Stazione Appaltante che aveva disposto l'oscuramento di documenti tecnici ed economici dell'offerta del RTI aggiudicatario, per carenza di motivazione e genericità delle ragioni addotte per la segretezza. Il Tribunale ha stabilito che l'Amministrazione dovrà identificare e motivare con precisione quali informazioni siano effettivamente meritevoli di tutela come segreti tecnici o commerciali, e valutare caso per caso il bilanciamento tra esigenze di riservatezza e diritto di difesa degli altri concorrenti. La restante domanda, relativa ad atti non oscurati, è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, nell'ambito delle gare pubbliche, la limitazione all'accesso agli atti fondata su esigenze di riservatezza tecnica o commerciale non può essere generica, ma deve individuare in modo specifico le informazioni da tutelare, motivando perché la loro divulgazione recherebbe effettivo danno competitivo. Il provvedimento impugnato è stato annullato perché sia la richiesta di secretazione del RTI vincitore sia la relativa decisione della Stazione Appaltante mancavano di una motivazione adeguata e di un'effettiva attività di bilanciamento tra diritto alla trasparenza/difesa e protezione di segreti industriali. In attuazione delle indicazioni anche della Corte di Giustizia UE, viene esclusa ogni automatica prevalenza della trasparenza sulla riservatezza, imponendosi una valutazione caso per caso. La domanda sull'ostensione di atti non oscurati è invece divenuta improcedibile perché tali documenti erano stati comunque trasmessi dopo il ricorso.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L'articolo 35 è centrale nella controversia: viene invocato per stabilire che l'accesso agli atti delle procedure può essere limitato quando gli operatori concorrenti motivino e comprovino l'esistenza di informazioni tecniche/commerciali meritevoli di segretezza. La sentenza annulla il provvedimento di oscuramento perché la motivazione della richiesta e la valutazione della Stazione Appaltante erano generiche, prive della necessaria individuazione e del bilanciamento richiesto tra interesse pubblico alla trasparenza e interesse privato alla riservatezza, come imposto sia dal comma 4 dell'articolo 35 sia dalla più recente giurisprudenza europea.

Articolo 36

L'articolo 36 disciplina il procedimento di accesso agli atti, chiarendo le modalità di pubblicazione interna tra operatori economici e le procedure di contestazione delle decisioni di oscuramento, con rito accelerato. La sentenza applica il rito previsto dal comma 4 per le impugnazioni delle decisioni sulle richieste di oscuramento, ma riconosce l'inammissibilità o improcedibilità di domande relative all'ostensione di documenti diversi da quelli oggetto di oscuramento, poiché il rito 'superaccelerato' si applica unicamente a tali provvedimenti.

Articolo 116

L'articolo 116 è richiamato incidentalmente e non direttamente applicato: la ricorrente ha richiesto accertamento del diritto di accesso anche in base al combinato disposto dell'art. 116 cpa e degli articoli 35 e 36 del Codice Appalti, ma la sentenza non entra nel merito delle disposizioni di collaudo e verifica di conformità cui tale articolo è dedicato, limitandosi alla questione processuale e sostanziale dell'accesso e della segretezza.

Articoli di riferimento