25/05/2026
Art. 35Art. 36Art. 116

Ostensione degli atti di gara oscurati e limiti alla secretazione nelle procedure di appalto: annullamento parziale del provvedimento del Ministero della Difesa

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società seconda classificata nella gara bandita dal Ministero della Difesa relativo all’oscuramento di parte dei documenti dell’offerta tecnica ed economica del RTI aggiudicatario. La sentenza ha annullato il provvedimento di oscuramento nella parte in cui non è stato adeguatamente motivato e individuato in concreto quali documenti o parti di essi costituissero effettivamente segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela. Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di rivalutare la richiesta di oscuramento, operando un bilanciamento concreto e motivato tra le esigenze di riservatezza e il diritto di difesa degli altri operatori, come richiesto dalla più recente giurisprudenza unionale. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse la domanda sull’ostensione degli altri atti non oscurati, vista la successiva loro trasmissione, e ha disposto la compensazione delle spese.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla necessità di garantire un corretto equilibrio tra trasparenza, tutela della riservatezza delle informazioni tecniche e commerciali degli operatori economici e diritto di difesa dei concorrenti nelle procedure di appalto pubblico. Il Collegio ha rilevato che la stazione appaltante aveva accolto in modo generico e non motivato la richiesta di oscuramento proposta dal RTI vincitore, senza una compiuta identificazione degli elementi oggettivamente segreti o commercialmente sensibili e senza operare un bilanciamento concreto con il contrapposto interesse difensivo della ricorrente. La sentenza richiama la necessità di individuazione specifica dei dati da proteggere e adotta l’approccio della Corte di Giustizia UE, secondo cui l’accesso difensivo non può mai prevalere in modo automatico: serve una valutazione caso per caso, sempre motivata. L’Amministrazione dovrà ora rideterminarsi, indicando chiaramente quali informazioni siano effettivamente segrete e operare un bilanciamento motivato tra le esigenze di segretezza e quelle di difesa delle parti. Quanto alla richiesta di accesso agli altri atti non oscurati, la questione viene dichiarata improcedibile perché la documentazione era stata successivamente trasmessa, facendo venir meno l’interesse al ricorso su questo punto. La complessità e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è centrale nella sentenza poiché disciplina l’accesso agli atti e prevede le cause di esclusione per segreti tecnici e commerciali. Il TAR richiama il comma 4, lettera a), ribadendo che la limitazione all'accesso deve essere fondata su motivazioni specifiche e concrete – non semplici richieste generiche di oscuramento – e che la stazione appaltante deve compiere un bilanciamento effettivo fra esigenze di riservatezza e il diritto alla trasparenza/difesa degli altri concorrenti. La sentenza annulla il provvedimento proprio per la carenza di una motivazione adeguata e di un reale bilanciamento ai sensi dell’articolo 35.

Articolo 36

L’articolo 36 disciplina le modalità e i tempi con cui gli atti di gara, comprese le decisioni sulle richieste di oscuramento, devono essere resi disponibili e come possano essere impugnate le decisioni di oscuramento. La sentenza applica la procedura speciale prevista dall’art. 36, comma 4, specificando che il giudizio verte solo sulle decisioni di oscuramento di parti delle offerte e non sull’ostensione degli altri atti di gara. Inoltre, il TAR richiama le modalità di svolgimento del rito e i presupposti di ammissibilità del ricorso, dichiarando improcedibile la domanda sugli atti già trasmessi.

Articolo 116

L’articolo 116 viene richiamato indirettamente nella sentenza poiché la domanda di accesso agli atti era stata proposta anche per verificare la conformità dell’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi, in vista di eventuali contestazioni sulla regolarità e la congruità dell’aggiudicazione e della successiva fase di collaudo. Tuttavia, la sentenza non entra nel merito dei profili di collaudo o verifica di conformità, menzionando l’articolo 116 come base normativa per la richiesta di pieno accesso ai documenti necessari alla tutela giurisdizionale della ricorrente.

Articoli di riferimento