Annullamento parziale del provvedimento di oscuramento degli atti di gara per mancato bilanciamento tra segretezza e diritto di accesso degli operatori economici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso della seconda classificata in una gara pubblica indetta dal Ministero della Difesa, annullando il provvedimento che disponeva l’oscuramento di alcuni documenti dell’offerta tecnica ed economica del raggruppamento vincitore. Il Tribunale ha riscontrato l’assenza di una valida motivazione e un corretto bilanciamento tra esigenze di riservatezza e diritto di accesso difensivo, obbligando l’amministrazione a rideterminarsi con una valutazione più approfondita e specifica dei reali segreti tecnici e commerciali meritevoli di tutela. La domanda sulla pubblicazione di altri atti non secretati è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, essendo stati comunicati dopo il ricorso.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si fonda sull’esigenza di garantire il corretto bilanciamento tra il diritto degli operatori economici di accedere agli atti di gara – per poter verificare la regolarità delle valutazioni e tutelare le proprie ragioni in giudizio – e la tutela effettiva dei segreti industriali e commerciali dei concorrenti che abbiano richiesto l’oscuramento di parti delle offerte. Il ricorso è stato accolto nella parte in cui la stazione appaltante aveva disposto l’oscuramento di documenti dell’offerta del raggruppamento vincitore senza una motivazione puntuale, limitandosi a generiche affermazioni sulla possibile presenza di segreti tecnici o commerciali. Il Tribunale richiama la recente giurisprudenza europea (Corte di Giustizia UE, ord. 10.6.2025) che impone un ‘ad hoc balancing’, escludendo la preminenza automatica dell’accesso difensivo e richiedendo una valutazione caso per caso. La sentenza annulla quindi il provvedimento di oscuramento e ordina all’amministrazione di individuare specificamente le informazioni oggettivamente segrete, motivando le ragioni della prevalenza o meno delle esigenze di riservatezza su quelle difensive degli altri concorrenti. La richiesta di accesso ad altri atti non oscurati è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché successivamente consegnati dall’amministrazione. Le spese sono state compensate per l’oggettiva complessità della questione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 disciplina le condizioni di accesso e i limiti per la tutela della riservatezza negli appalti pubblici. È stato applicato per valutare la legittimità delle richieste di oscuramento avanzate dal raggruppamento vincitore e per giudicare la motivazione della stazione appaltante, che avrebbe dovuto individuare con precisione le informazioni realmente costituenti segreti tecnici o commerciali. La sentenza richiama la necessità di motivazione puntuale e reale bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, come previsto dal comma 4, anche alla luce dell’interpretazione unionalmente orientata imposta dalla Corte di Giustizia UE.
L’articolo 36 regola le procedure processuali sull’accesso agli atti di gara, prevedendo modalità semplificate e termini accelerati (rito superaccelerato) per impugnare i provvedimenti di oscuramento. La sentenza opera nell’ambito di questo rito, specificando che il giudizio può avere ad oggetto solo le decisioni sulle richieste di oscuramento e non altre questioni relative all’accesso agli atti non secretati. Viene inoltre applicata la disciplina procedurale che permette al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel caso di avvenuta trasmissione dei documenti non oscurati dopo la proposizione del ricorso.
L’articolo 116, relativo al collaudo e alla verifica di conformità delle forniture, viene genericamente citato nei motivi d’impugnazione dal ricorrente (ai fini della trasparenza sulle verifiche degli atti tecnici ed economici), ma non trova applicazione concreta nella motivazione della decisione del TAR. Non incide pertanto direttamente sulla soluzione della controversia, che riguarda invece l’accesso e la riservatezza degli atti di gara.



