Rigetto del ricorso di Sirio Spa contro l’aggiudicazione a Bar Banqueting Srl della concessione del servizio di ristorazione presso il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Sirio Spa contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso il VIVE a favore di Bar Banqueting Srl. Sirio contestava la mancata esclusione dell’aggiudicataria per presunte violazioni delle regole di predisposizione dell’offerta tecnica e per presunte anomalie nell’offerta economica. Il Tribunale ha ritenuto infondate e/o inammissibili le doglianze, precisando che le violazioni lamentate non erano sanzionabili con l’esclusione automatica ai sensi della lex specialis di gara. Quanto ai presunti vizi economici, la ricorrente non ha fornito prova del concreto pregiudizio né quantificato l’incidenza delle anomalie dedotte. Le spese vengono compensate solo verso i Ministeri, mentre Sirio viene condannata nei confronti di Invitalia e Bar Banqueting.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su due pilastri principali: il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione e la mancanza, nel caso concreto, di elementi che dimostrassero un interesse giuridicamente rilevante di Sirio Spa all’annullamento dell’aggiudicazione. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, relativo all’offerta tecnica, il Tribunale ha chiarito che solo la mancanza sostanziale della 'relazione unica' prescritta dalla legge di gara può condurre all’esclusione automatica e le ulteriori violazioni formali (come il mancato rispetto di limiti editoriali) non comportano di per sé l’esclusione, ma solo lo 'stralcio' delle parti eccedenti. In secondo luogo, in materia di offerta economica, Sirio ha sollevato doglianze non supportate da un’analisi puntuale dell’incidenza economica delle irregolarità contestate e non ha dimostrato che, a seguito di un eventuale annullamento, avrebbe sicuramente ottenuto l’aggiudicazione (la cosiddetta prova di resistenza). Il TAR ha infine ritenuto insindacabile la scelta della stazione appaltante di non attivare la verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta, trattandosi di valutazione riservata all’Amministrazione e non manifestamente irragionevole.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 è centrale nella decisione, in quanto disciplina il principio di tassatività delle cause di esclusione: la sentenza chiarisce che, salvo le ipotesi tassativamente indicate dal codice e dalla lex specialis, non è consentito escludere un operatore per violazioni meramente formali o non espressamente sanzionate con l’esclusione. Nel caso di specie, la presunta violazione dei limiti redazionali nell’offerta tecnica non configurava una causa di esclusione automatica, non essendo prevista come tale nel Disciplinare di gara e nel quadro normativo vigente. La scelta di non escludere l’aggiudicatario, quindi, rispetta il principio di massima partecipazione e di tassatività degli impedimenti, così come delineato dall’articolo 10.



