25/05/2026
Art. 10Art. 11Art. 41Art. 43Art. 67Art. 68Art. 70Art. 98Art. 102Art. 104Art. 110

Esclusione da gara per carenza di qualificazione della consorziata esecutrice: applicazione del nuovo art. 67 d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) dopo il correttivo del 2024

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato l’aggiudicazione della gara per la realizzazione delle reti di backhaul in favore del RTI EDS perché una delle consorziate esecutrici, Inpower S.r.l., non possedeva la qualificazione SOA sufficiente per svolgere la quota di lavori a lei affidata. Il Tribunale ha chiarito che, secondo il nuovo regime introdotto dal d.lgs. 209/2024, i consorzi stabili non possono più cumulare automaticamente i requisiti di qualificazione dei soci nella fase di esecuzione tramite consorziata: la consorziata esecutrice deve possedere in proprio i requisiti per l'intera quota che intende eseguire, salvo avvalimento contrattuale ex art. 104. Il tentativo di rimediare mediante soccorso istruttorio è stato respinto, perché equivarrebbe a modificare l’offerta e violare la par condicio. L’esclusione è stata ritenuta obbligatoria in virtù delle norme sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda principalmente sull’interpretazione del nuovo art. 67 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal correttivo del 2024, secondo il quale nelle gare pubbliche per lavori, quando il consorzio stabile designa una consorziata esecutrice, questa deve dimostrare di possedere autonomamente (o tramite avvalimento contrattuale) i requisiti di qualificazione per la quota di lavorazioni affidatele. Nel caso di specie, Inpower S.r.l. era priva delle attestazioni SOA necessarie per realizzare le quote assegnate sia nella categoria prevalente (OS19) sia in quella scorporabile (OG3), configurando l’assenza di un requisito essenziale di partecipazione (ex art. 68). Il tentativo di far valere una dichiarazione di subappalto al 100% è stato parimenti respinto poiché la consorziata era stata formalmente designata come esecutrice senza limitazioni percentuali. Il TAR ha inoltre escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio (art. 101) per sanare la carenza, giacché ciò modificherebbe il contenuto essenziale dell’offerta e violerebbe il principio di parità di trattamento. L’esclusione dalla gara non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10), poiché il difetto di qualificazione è espressamente sanzionato dal Codice. La sentenza si pone in linea con gli ultimi orientamenti del Consiglio di Stato e sancisce la doverosità dell’esclusione in caso di difetto dei requisiti speciali di partecipazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L’articolo è richiamato per chiarire che il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l’esclusione per carenza di requisiti tecnici o professionali espressamente richiesti dal Codice, come quelli di qualificazione SOA. L’esclusione del concorrente in difetto di tali requisiti trova fondamento nella normativa primaria e non rappresenta una causa di esclusione extra legem.

Articolo 11

Viene richiamato nei motivi di ricorso per presunte violazioni dei principi di tutela dei lavoratori e di corretta applicazione dei contratti collettivi, principi che sottendono la regolarità dell’azione amministrativa, ma non formano oggetto del motivo accolto dal TAR.

Articolo 41

Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la corretta articolazione e affidamento della progettazione, ma non centrale nell’accoglimento della domanda, che ruota invece attorno ai requisiti di qualificazione.

Articolo 43

Citato tra i motivi di ricorso con riguardo ai requisiti digitali nella progettazione; non incide direttamente sulla decisione finale del TAR, che si concentra sulla qualificazione SOA.

Articolo 67

È il fulcro della decisione. Il TAR applica il nuovo art. 67, come modificato dal correttivo 2024, affermando che i consorzi stabili che affidano l’esecuzione a una consorziata devono garantire che questa possieda direttamente (o tramite avvalimento ex art. 104) i requisiti per la quota di lavori affidata. In assenza di tali requisiti, la partecipazione è viziata da nullità insuperabile e va esclusa.

Articolo 68

Disciplina l’assetto dei raggruppamenti temporanei nelle gare e la necessità che ciascun componente possieda i requisiti per la parte di lavori affidatagli. L'accertata carenza della consorziata esecutrice concretizza la violazione dell'articolo e giustifica l’esclusione.

Articolo 70

Richiamato nei motivi aggiunti per contestare l’ammissibilità dell’offerta della controinteressata; sottolinea che un’offerta non conforme ai documenti di gara (come per carenza di qualificazione) è da considerare inammissibile.

Articolo 98

Citato tra i motivi aggiunti con riferimento a possibili illeciti professionali, ma non oggetto diretto della statuizione accolta.

Articolo 102

Richiamato per contestare presunte carenze negli impegni occupazionali e sociali degli operatori economici, profili assorbiti dal TAR nell’accoglimento del motivo principale sulla qualificazione.

Articolo 104

Detta la disciplina per l’avvalimento contrattuale. Il TAR precisa che, dopo il correttivo 2024, solo tramite un formale avvalimento contrattuale la consorziata può utilizzare requisiti di altri (consorzio o consorziate): non basta il cumulo automatico. Il difetto della consorziata non era colmato da alcun contratto di avvalimento.

Articolo 110

Richiamato nei motivi aggiunti sul tema delle offerte anormalmente basse. Non costituisce il nucleo della decisione, che verte sul difetto dei requisiti di qualificazione.

Articoli di riferimento