Esclusione di Poste Italiane da gara CONSIP: irricevibilità e inammissibilità del ricorso contro la lex specialis e il provvedimento di esclusione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Lazio ha rigettato il ricorso di Poste Italiane contro l’esclusione dalla gara CONSIP per il servizio di notifica atti giudiziari per il Ministero della Giustizia, dichiarandolo in parte irricevibile (per tardività) e in parte inammissibile. Il TAR ha affermato che l’offerta full digital di Poste era palesemente non conforme alla lex specialis, che imponeva la gestione anche cartacea degli avvisi di ricevimento. Poste avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la lex specialis perché immediatamente lesiva, avendo precluso la partecipazione con la soluzione proposta. Non è risultato applicabile il principio di equivalenza tecnica, poiché il requisito era ritenuto strutturale e non funzionale. Infine, nessuna delle norme invocate da Poste legittimava la gestione esclusivamente digitale del servizio richiesto dal capitolato.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si basa sul principio processuale dell’onere di immediata impugnazione delle clausole della lex specialis che impediscono la partecipazione alla gara con la soluzione tecnica prescelta dall’offerente. Nel caso di specie, la lex specialis e i successivi chiarimenti di Consip vietavano espressamente la gestione full digital degli avvisi di ricevimento, richiedendo anche la gestione cartacea. Poste Italiane avrebbe quindi dovuto impugnare il bando nei termini previsti, non avendo titolo a contestare successivamente l’esclusione fondata su tali clausole. Il TAR ha inoltre chiarito che il principio di equivalenza (art. 79 d.lgs. 36/2023) non si applica ai requisiti strutturali esplicitamente qualificati come tali dalla stazione appaltante nella lex specialis. Pertanto, l’offerta completamente digitale di Poste era un ‘aliud pro alio’ rispetto a quanto richiesto. Infine, la normativa invocata da Poste, in particolare l’art. 6 L. 890/1982 e il Codice dell’Amministrazione Digitale, non legittima una gestione esclusivamente digitale degli avvisi nelle notifiche di atti giudiziari, secondo quanto stabilito anche dal DPCM 21/03/2013 e dalla giurisprudenza.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 79 è stato invocato da Poste Italiane per sostenere il principio di equivalenza tecnica, cioè la possibilità di offrire soluzioni diverse da quelle richieste purché funzionalmente equipollenti. Il TAR ha però ritenuto che il principio non fosse applicabile perché il requisito contestato (gestione cartacea degli avvisi di ricevimento) era strutturale e non funzionale, secondo la qualificazione della lex specialis, e quindi non derogabile nemmeno attraverso l’equivalenza di cui all’art. 79.
L’articolo 90 disciplina le comunicazioni obbligatorie alle imprese escluse. Nella sentenza, il collegamento riguarda il fatto che l’esclusione di Poste Italiane è stata formalmente comunicata ai sensi di tale disposizione. La decisione impugnata (esclusione dalla gara) è quindi un atto necessario e tipico da comunicare all’offerente escluso in modo motivato, come previsto dalla norma.



