Diniego al subentro della Nuova PSC S.r.l. in un appalto per difetto di continuità nei requisiti di qualificazione SOA
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della Nuova PSC S.r.l. avverso il diniego al suo subentro nel raggruppamento aggiudicatario di una gara pubblica relativa a lavori sulle autostrade A24-A25. Il diniego è stato fondato sulla mancanza di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione SOA da parte della ricorrente, in quanto non erano stati completati correttamente gli adempimenti previsti dalla normativa sul trasferimento dei requisiti in caso di cessione di ramo d’azienda. Il Tribunale ha ritenuto legittima la decisione della stazione appaltante, confermando che l'assenza di una procedura formale conclusa ai sensi dell’art. 76 DPR 207/2010 fa venir meno il presupposto del subentro e, comunque, che anche la società cedente aveva perso i requisiti per non aver rispettato la verifica triennale dell’attestazione SOA.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, in caso di cessione di ramo d’azienda, la qualificazione SOA (requisito necessario per partecipare ed eseguire appalti pubblici di lavori) può essere trasferita al cessionario solo se vengono rispettate le procedure formali previste dalla legge: il rilascio di una nuova attestazione SOA che certifichi che i requisiti sono effettivamente transitati dalla cedente alla cessionaria, tramite presentazione di apposita istanza e perizia giurata (art. 76, commi 10 e 11, DPR 207/2010). Nel caso specifico, la Nuova PSC S.r.l. non ha fornito prova di aver concluso tale procedura e, inoltre, la società cedente aveva già perso la validità dell’attestazione SOA per mancata tempestiva verifica triennale (art. 77 DPR 207/2010). Il TAR conferma così il principio di necessaria e ininterrotta continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione per tutta la durata dell'appalto, anche in presenza di vicende societarie. Pertanto, il subentro è stato correttamente negato per difetto di tali requisiti.



