25/06/2026

Annullamento dell'annotazione ANAC nel Casellario informatico per difetto di istruttoria e motivazione in materia di risoluzione contrattuale (sentenza TAR Lazio, Sez. I quater, 14 aprile 2026)

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con cui ANAC aveva disposto l’annotazione, nella sezione B del casellario informatico, della risoluzione per grave inadempimento di un contratto di appalto nei confronti della CN Costruzioni Generali s.p.a. secondo quanto segnalato dall’ASST Franciacorta. Il Tribunale ha accolto il ricorso dell’operatore economico, censurando l’istruttoria superficiale e la motivazione carente da parte di ANAC, che non aveva valutato adeguatamente la documentazione e le circostanze offerte dalla ricorrente, idonee a escludere (o comunque a dubitare significativamente) la responsabilità professionale della società in relazione allo stallo dei lavori. La domanda risarcitoria è stata invece respinta, così come la legittimazione passiva dell’ASST, e le spese compensate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR verte sulla legittimità dell’annotazione nel casellario informatico ANAC a seguito di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Il Collegio ha chiarito che, sebbene l’ANAC abbia il potere di annotazione anche per notizie non tipizzate dalla legge, quest’ultima è obbligata a svolgere un’istruttoria congrua e a motivare l’utilità della notizia rispetto alla finalità del casellario (tutela dell’affidabilità degli operatori economici). La sentenza sottolinea che l’ANAC non può agire in modo meramente automatico sulla base delle segnalazioni delle stazioni appaltanti, ma deve valutare anche le difese e i documenti offerti dall’operatore, specie quando emergano elementi idonei a mettere in discussione la fondatezza della segnalazione. Nel caso di specie, la controversia sui pagamenti e sulle responsabilità nello stallo contrattuale, confermata anche da una consulenza tecnica d’ufficio in sede civile, imponeva all’ANAC un esame più attento prima di dar corso all’annotazione. Il TAR ha quindi accolto il ricorso per eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, annullando il provvedimento di ANAC. La domanda risarcitoria è stata respinta per carenza di prova e per la complessità della vicenda, riconoscendo l’assenza dell’elemento soggettivo di colpa da parte di ANAC.