25/06/2026

Rigetto del ricorso contro l’annotazione ANAC nel Casellario informatico per risoluzione contrattuale per grave inadempimento

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Stabile Acreide contro l’annotazione disposta dall’ANAC nel Casellario informatico in relazione alla risoluzione, per grave inadempimento, di un contratto di appalto da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto. Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento di annotazione fosse congruamente motivato, che l’ANAC avesse correttamente valutato l’utilità e la rilevanza della notizia ai fini del Casellario e che le deduzioni difensive del Consorzio non fossero in grado di dimostrare la manifesta infondatezza dei fatti o la sussistenza di ragioni straordinarie per l’archiviazione. Le spese sono state compensate tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Lazio si fonda sulla normativa che attribuisce all’ANAC il potere di gestire il Casellario informatico dei contratti pubblici, in cui sono annotate le notizie rilevanti, tra cui le risoluzioni per grave inadempimento. Il ricorso del Consorzio lamentava carenze istruttorie, difetto di motivazione, e l’erronea valutazione di fatti eccezionali (pandemia, guerra) quali cause giustificative del ritardo e del presunto inadempimento. Il Tribunale, pur dando atto dell’obbligo per ANAC di valutare l’utilità concreta dell’annotazione e di motivare adeguatamente i propri provvedimenti, ha rilevato che nel caso di specie la ricostruzione dei fatti era suffragata da elementi oggettivi: mancato completamento delle opere nei termini anche a seguito di proroghe, reiterati tentativi di trovare soluzioni condivise, e inadempimento anche rispetto all’ultimazione parziale concordata. Il Collegio ha evidenziato che la valutazione della legittimità della risoluzione spetta al giudice ordinario, mentre l’ANAC si limita ad una valutazione sommaria di non manifesta infondatezza e utilità della notizia, svolta correttamente nel caso in esame. Il testo dell’annotazione era sufficientemente dettagliato e conforme agli oneri motivazionali richiesti dalla giurisprudenza. Il ricorso, quindi, è stato dichiarato infondato.