26/05/2026
Art. 94Art. 95Art. 182

Annullamento dell’esclusione da gara per gestione impianto sportivo: illegittimità dell’esclusione per debiti contrattuali non definitivamente accertati

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del TAR Lazio ha accolto il ricorso della società Albalonga S.s.d. contro l’esclusione dalla gara per la concessione della gestione di un impianto sportivo, disposta dal Comune di Albano Laziale per presunti debiti relativi a forniture di energia elettrica. Il TAR ha rilevato che la causa di esclusione adottata dall’amministrazione non era prevista tra quelle tassative del Codice dei Contratti Pubblici, poiché non riguardava imposte, tasse o contributi previdenziali definitivamente accertati, bensì obbligazioni di natura civilistica e peraltro contestate e non accertate in via definitiva. Pertanto ha annullato l’esclusione, la relativa clausola del bando e gli atti conseguenti, condannando il Comune alle spese.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha stabilito che nelle gare pubbliche le cause di esclusione degli operatori economici devono essere solo quelle tassativamente indicate dal Codice dei contratti pubblici. Nel caso specifico, il Comune aveva escluso la società ricorrente per un debito civile e incerto (corrispettivo di energia elettrica), sostenendo che tale situazione configurasse una causa di esclusione automatica ex art. 94 d.lgs. 36/2023. Il TAR ha chiarito che il mancato pagamento di corrispettivi contrattuali non può essere equiparato al mancato pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, richiesto invece dalla normativa, e che la clausola del bando che estendeva la causa di esclusione anche a situazioni debitorie di natura diversa era nulla. Non essendovi un accertamento definitivo del debito e non sussistendo i presupposti di legge, l’esclusione è stata ritenuta illegittima. La sentenza conferma la centralità del principio di tassatività delle cause di esclusione e l’obbligo dell’amministrazione di attenersi strettamente al quadro normativo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L'articolo 94 è stato fondamentale perché il Comune aveva ritenuto che il presunto debito per la fornitura di energia elettrica integrasse una delle cause di esclusione automatica elencate dalla norma. Il TAR ha chiarito che la disposizione si riferisce esclusivamente a imposte, tasse e contributi previdenziali definitivamente accertati, non a debiti di natura civilistica e per di più non accertati, escludendo quindi la possibilità di usare tale motivo per espellere la ricorrente dalla gara.

Articolo 95

L’articolo 95, che regola le cause di esclusione non automatica (tra cui gravi violazioni di obblighi fiscali, anche non definitivamente accertate), è stato citato dall’amministrazione e dal giudice in relazione alle tipologie di esclusione previste dal Codice. Tuttavia, neppure tale disposizione consente di escludere per debiti civili controversi e non certi, come quello contestato alla ricorrente.

Articolo 182

L'articolo 182 disciplina le regole di pubblicazione del bando e i contenuti che deve avere; la sentenza richiama indirettamente tale norma per sottolineare che i criteri e requisiti posti dal bando devono rispettare il Codice dei contratti pubblici e che non possono essere previste cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle consentite. Il vizio principale del bando risiedeva nell’aver previsto (o permesso di interpretare) una causa di esclusione non conforme agli artt. 94 e 95.

Articoli di riferimento