26/05/2026
Art. 58

Legittimità delle gare-ponte per concessioni demaniali marittime nelle more dell’attuazione della disciplina statale – Respinto il ricorso contro il bando di Roma Capitale

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del TAR Lazio ha respinto, in parte dichiarando inammissibile, il ricorso presentato da Bagni Vittoria s.r.l. contro il bando indetto da Roma Capitale per l’affidamento di 31 concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo. La società lamentava la violazione della normativa statale e regionale, contestando la possibilità per Roma Capitale di indire una gara-ponte di durata limitata, la previsione di una royalty sul fatturato, il difetto di criteri di valutazione e altri profili. Il TAR, pur riconoscendo la diretta applicazione della nuova disciplina nazionale introdotta dalla l. n. 118/2022 come modificata, ha ritenuto legittima, nel peculiare contesto del litorale romano dove non vi erano concessioni prorogabili, la scelta dell’amministrazione di affidare temporaneamente le concessioni tramite una gara-ponte. Sono state inoltre ritenute legittime le previsioni di una royalty e la suddivisione in lotti. Il ricorso è stato dunque respinto per la parte di merito, ritenendo infondate le censure, e in parte dichiarato inammissibile per altri motivi.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Lazio, esaminando la disciplina nazionale e la situazione concreta del litorale di Roma, ha stabilito che la nuova normativa statale per l’affidamento delle concessioni balneari si applica direttamente e immediatamente. Tuttavia, ha rilevato che Roma Capitale, trovandosi senza concessioni ancora in essere da poter prorogare (come previsto dalla normativa per la gestione delle transizioni), poteva legittimamente indire una gara-ponte di durata limitata per assicurare la continuità dei servizi turistici e la programmazione delle procedure di affidamento definitive secondo la legge statale. La previsione di una royalty aggiuntiva, parametrata sul fatturato, è stata considerata compatibile con i principi di valorizzazione pubblica dei beni e non contraria alla normativa. Sono stati ritenuti sufficienti e legittimi anche i criteri di valutazione dell’offerta, la suddivisione in lotti e i vincoli di partecipazione e aggiudicazione, volti a massimizzare la concorrenza secondo quanto previsto anche a livello UE e dal Codice dei Contratti Pubblici. La sentenza chiarisce inoltre che, in assenza di ex concessionari regolari, l’indennizzo previsto dalla legge per i gestori uscenti non si applica. Il ricorso è stato quindi giudicato in parte inammissibile e in parte infondato. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità e novità delle questioni trattate.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 58

L’articolo 58 del Codice degli Appalti è stato richiamato nel motivo del ricorrente relativo ai vincoli di partecipazione e aggiudicazione e alla suddivisione in lotti. La sentenza ha affermato la legittimità della suddivisione in lotti e della limitazione dei lotti aggiudicabili a uno stesso operatore, riconoscendo che tali previsioni, come previsto dall’art. 58, favoriscono l’accesso di micro, piccole e medie imprese e aumentano la concorrenza. Il TAR ha dunque interpretato l’articolo nel senso che la discrezionalità dell’amministrazione nella suddivisione e limitazione dei lotti è funzionale agli obiettivi pro-concorrenziali previsti dalla normativa.

Articoli di riferimento