Sentenza TAR Lazio sulla gara-ponte per concessioni demaniali marittime – legittimità delle modalità di indizione e dei criteri di gara di Roma Capitale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto, in parte per inammissibilità e in parte nel merito, il ricorso proposto da una società operante nel settore turistico contro la gara pubblica indetta da Roma Capitale per l’assegnazione temporanea (gara-ponte) di 31 concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative. Il ricorrente lamentava che la gara fosse in violazione della disciplina nazionale sulle concessioni demaniali e dei principi di concorrenza, principalmente per la durata limitata delle concessioni, per l’obbligo di royalty, per l’indeterminatezza di alcune condizioni di gara e per i vincoli di partecipazione e aggiudicazione dei lotti. Il TAR ha ritenuto che, considerata la peculiarità della situazione del litorale romano (assenza di titoli in essere), Roma Capitale potesse legittimamente indire una gara temporanea per garantire la continuità dei servizi, e che i criteri adottati (tra cui la royalty e i vincoli di lotti) non fossero irragionevoli o contra legem. Le doglianze tecniche e procedurali sono state giudicate infondate. Spese compensate per la novità delle questioni trattate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sul riconoscimento dell’eccezionalità della situazione: dopo la decadenza delle precedenti concessioni sul litorale romano e nelle more delle gare ordinarie previste dalla nuova disciplina statale (L. 118/2022, come modificata), Roma Capitale doveva assicurare la continuità dei servizi turistico-ricreativi. Il Tribunale riconosce che la normativa nazionale è di immediata applicazione, ma constata che questa stessa normativa prevede la possibilità di proroga delle concessioni in essere per consentire alle amministrazioni il tempo necessario ad adeguarsi ai nuovi criteri. In assenza di concessioni prorogabili, Roma Capitale ha quindi legittimamente indetto una gara temporanea (gara-ponte), in linea con gli obiettivi della legge. Quanto ai motivi specifici del ricorso (royalty sul fatturato, durata del titolo, criteri tecnici, indennizzi, vincoli di partecipazione e aggiudicazione), il TAR li giudica inammissibili o infondati, ritenendo che essi non violino principi di concorrenza, siano sufficientemente determinati e motivati, e che le regole della gara siano idonee a favorire la pluralità di operatori, in particolare PMI e giovani imprenditori. La sentenza valorizza l’interesse pubblico alla valorizzazione redditizia e trasparente del demanio marittimo, la tutela della concorrenza e la flessibilità amministrativa di fronte a situazioni di vacanza normativa o amministrativa. L'avviso di gara rispetta anche i principi di massima partecipazione e non discriminazione. Le spese sono compensate per la particolare novità delle problematiche affrontate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 58 del Codice degli Appalti è richiamato espressamente tra i motivi di ricorso, ove la società lamenta che i vincoli di partecipazione e aggiudicazione (limitazione del numero di lotti assegnabili a ciascun operatore) introdotti da Roma Capitale ridurrebbero la concorrenza nelle gare. Il TAR, invece, interpreta e applica tale norma ritenendo i suddetti vincoli legittimi e coerenti con la ratio dell’articolo 58: favorire la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, evitare concentrazione di lotti in capo ai grandi operatori e perseguire una maggiore apertura del mercato. In particolare, la sentenza osserva che la limitazione dei lotti assegnabili serve a massimizzare la pluralità degli aggiudicatari e delle offerte, aderendo ai criteri di suddivisione in lotti previsti dall’articolo 58, che consente (e anzi impone di motivare) limiti per ragioni di efficienza e di concorrenza di mercato.



