Legittimità della gara-ponte per concessioni demaniali marittime del litorale di Roma Capitale: limiti e applicazione del nuovo quadro statale e regionale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso della società Stabilimento Balneare Belsito s.r.l. contro il bando di gara indetto da Roma Capitale per l’assegnazione di 31 concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, confermando la legittimità della cosiddetta ‘gara-ponte’ di durata annuale (con opzione biennale). Il Tribunale ha ritenuto che, nelle peculiari circostanze locali – assenza di concessioni vigenti e mancanza del piano degli arenili –, l’amministrazione potesse, in via temporanea, discostarsi da alcune previsioni statali introdotte dalla legge 118/2022 (come modificata dal d.l. 131/2024), in particolare sulla durata minima quinquennale delle concessioni, per garantire continuità dei servizi e avviare la transizione verso il nuovo modello nazionale competitivo. Ha inoltre dichiarato legittima la previsione della royalty aggiuntiva sul fatturato e la suddivisione in lotti con limitazioni, ritenendo infondate le censure sul mancato rispetto dei criteri tecnici e sulla presunta indeterminatezza degli indennizzi.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta una serie di motivi di ricorso volti a contestare la legittimità della procedura adottata da Roma Capitale per l’affidamento di concessioni balneari. In particolare, la ricorrente contestava la possibilità di gare di durata inferiore ai 5 anni, la previsione di una royalty sul fatturato come criterio premiante, l’indeterminatezza di alcuni criteri tecnici e degli indennizzi, nonché la suddivisione e limitazione dei lotti. Il Tar, richiamando il quadro normativo nazionale e costituzionale, ha riconosciuto che la disciplina statale è di immediata applicazione, ma ha anche evidenziato la legittimità – in via transitoria e in assenza di proroghe automatiche – della scelta amministrativa di indire una ‘gara-ponte’. La scelta della royalty, pur atipica, viene ritenuta funzionale alla valorizzazione del bene pubblico, adattandosi alle esigenze temporanee e al diverso quadro economico locale. La suddivisione in lotti e la limitazione dei lotti aggiudicabili a singoli operatori sono considerate compatibili con il principio di concorrenza e finalizzate a favorire la partecipazione di PMI. Le altre censure (criteri tecnici, indennizzi, esperienza, ecc.) sono dichiarate infondate o inammissibili, anche alla luce del fatto che il ricorso impugnava la lex specialis prima degli esiti di gara. La sentenza conferma che l’articolazione delle procedure competitive in presenza di vuoti normativi temporanei può avvenire nel rispetto delle finalità pubbliche, purché non si configuri violazione manifesta dei principi statali o comunitari.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 58 del Codice degli Appalti viene richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità dei vincoli di partecipazione e di aggiudicazione previsti dal bando, sostenendo che limiterebbero ingiustificatamente il confronto competitivo e la libertà di partecipazione degli operatori. Il Tar, tuttavia, ritenendo infondata la censura, motiva che la suddivisione in lotti e la limitazione del numero di lotti aggiudicabili a ciascun concorrente sono strumenti legittimi e funzionali al principio di concorrenza, previsti espressamente dall’art. 58, che consente alla stazione appaltante di favorire la partecipazione di PMI e di evitare concentrazioni eccessive, anche con modalità di gara che limitino la possibilità, per i grandi operatori, di aggiudicarsi più lotti. Queste scelte, nel caso di specie, sono ritenute proporzionate e coerenti con le finalità pubbliche e il contesto territoriale.



