Concessioni demaniali marittime del litorale di Roma: legittimità della gara-ponte indetta da Roma Capitale e criteri di suddivisione in lotti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Sg Mare s.r.l.s. contro la procedura pubblica di Roma Capitale per l’affidamento temporaneo (gara-ponte) di 31 concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi. Il ricorso contestava, tra l'altro, la durata della concessione, la previsione di una royalty sul fatturato, il mancato riconoscimento dell’indennizzo per il gestore uscente, l’indeterminatezza dei criteri del bando e le modalità di suddivisione/aggiudicazione dei lotti. Il TAR ha riconosciuto la peculiarità della situazione romana (assenza di concessioni in essere), ritenendo legittima la gara-ponte per garantire la continuità dei servizi. Ha poi affermato la coerenza della suddivisione in lotti e della limitazione del numero di lotti assegnabili a un offerente, rigettando la censura circa l’insufficiente motivazione o la lesione della concorrenza.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza del TAR Lazio chiarisce che la normativa statale sulle concessioni demaniali marittime (art. 4 l. 118/2022, come modificata) si applica in modo diretto, ma ammette eccezioni in situazioni peculiari, come quella di Roma, dove tutte le concessioni erano scadute e quindi non prorogabili ai sensi della legge. In tale contesto, la scelta di indire una "gara-ponte" si giustifica per garantire la continuità del servizio pubblico in attesa della piena applicazione della disciplina statale definitiva. Il Tribunale ha inoltre ritenuto legittima la previsione della royalty sul fatturato come criterio di valorizzazione economica dei beni pubblici e la suddivisione in lotti con limiti alla partecipazione/aggiudicazione, poiché coerente con i principi di concorrenza e apertura del mercato ad operatori diversi, specie PMI. Non risultano vizi di indeterminatezza nei criteri di offerta tecnica né nell’informazione sui beni in gara. La mancanza di indennizzo è motivata dall’assenza di concessionari uscenti legittimati. Il bando è dunque ritenuto conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità, anche rispetto agli indirizzi e criteri generali della delibera comunale e agli articoli del Codice degli Appalti invocati.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 58 è richiamato riguardo alla suddivisione in lotti e ai vincoli di partecipazione/aggiudicazione. Il TAR precisa che la disciplina della suddivisione in lotti e la limitazione del numero di lotti assegnabili sono strumenti legittimi per favorire l’accesso alle gare di micro, piccole e medie imprese e per evitare concentrazioni dannose per il mercato, se motivati dal contesto di gara. La sentenza chiarisce che nel caso di specie, la previsione di vincoli nel bando è coerente sia con la normativa nazionale che con l’art. 58, in quanto volta a garantire la pluralità di concorrenti e la massima apertura del mercato, senza costituire restrizione ingiustificata della concorrenza.



