Sentenza TAR Lazio su gara-ponte per concessioni demaniali marittime di Roma Capitale: legittimità della procedura e degli atti di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso proposto dalla Stabilimento Balneare Moderno s.r.l. contro Roma Capitale per l'annullamento della procedura di gara-ponte finalizzata all'assegnazione di 31 concessioni di beni demaniali marittimi a uso turistico-ricreativo. Il ricorrente contestava diversi aspetti del bando (durata, indennizzo, criteri economici e tecnici, suddivisione in lotti), sostenendo la violazione della disciplina statale e regionale, nonché del Codice degli Appalti. Il Tribunale ha ritenuto fondata la scelta della gara-ponte, attesa la situazione di assenza di concessioni in essere sul litorale romano, e ha considerato legittima la struttura della procedura e dei criteri adottati da Roma Capitale, comprese le modalità di suddivisione e aggiudicazione dei lotti. La decisione è stata adottata in un quadro normativo di recente evoluzione e si è fondata sulla necessità di garantire la continuità dei servizi e la valorizzazione dell’interesse pubblico, riconoscendo la specialità della disciplina statale in materia.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il ricorso proposto contro l’indizione e la struttura della gara-ponte, predisposta da Roma Capitale per l’assegnazione temporanea di concessioni demaniali marittime in assenza di titoli in essere, nelle more dell'attuazione della nuova disciplina nazionale (l. n. 118/2022 e successive modifiche). Il TAR ha riconosciuto che la situazione del litorale romano – privo di concessioni attive prorogabili – giustificava una procedura temporanea per garantire la continuità dei servizi turistici, in attesa delle più complesse gare ordinarie. La normativa statale, pur immediatamente applicabile, non può impedire una gara “ponte” quando la proroga legale non è praticabile. Sono state ritenute legittime le previsioni su durata ridotta, introduzione della royalty, determinazione dell’indennizzo, criteri e punteggi di gara, modalità di partecipazione e suddivisione in lotti. La sentenza precisa che la suddivisione e i vincoli di aggiudicazione/partecipazione sono strumenti proporzionati per garantire l’accesso anche a operatori minori e assicurare la massima concorrenza, in linea con i principi del Codice degli Appalti e della legislazione nazionale. Il TAR sottolinea inoltre che le linee guida comunali non impongono vincoli assoluti ai bandi e che le contestazioni non erano idonee a dimostrare profili di illegittimità sostanziale. La compensazione delle spese è giustificata dalla novità della questione.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 58 è stato richiamato dal ricorrente a proposito della suddivisione in lotti e dei vincoli di partecipazione/agggiudicazione. La sentenza ne riconosce la rilevanza in quanto il bando prevede che un solo operatore possa aggiudicarsi un numero limitato di lotti, motivando questa scelta in termini di efficienza e apertura del mercato. Il TAR accerta che tali vincoli sono finalizzati a garantire la maggior partecipazione possibile delle micro, piccole e medie imprese e che la suddivisione in lotti e le relative limitazioni sono strumenti proporzionati e conformi alla ratio dell’art. 58, che mira a evitare concentrazioni eccessive e favorire l’accesso dei piccoli operatori nel mercato delle concessioni pubbliche.



