Legittimità della Gara-Ponte per le Concessioni Demaniali Marittime a Roma Capitale: Inammissibilità Parziale e Rigetto delle Censure su Durata, Royalty e Criteri di Gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto, in parte dichiarando inammissibile, il ricorso di Kelly’s s.r.l. contro il bando e gli atti relativi all’assegnazione di 31 concessioni demaniali marittime da parte di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative. La ricorrente criticava, tra l’altro, la durata breve delle concessioni, la previsione di royalty aggiuntive sul fatturato, la mancanza di criteri per l’indennizzo e alcune modalità tecniche e di partecipazione. Il Tribunale, considerando il contesto normativo e l’assenza di concessioni in essere, ha ritenuto legittima l’indizione di una gara-ponte da parte di Roma Capitale, giustificando le scelte contestate anche alla luce delle nuove disposizioni statali, della flessibilità richiesta dalla situazione sul litorale romano e dei principi di concorrenza. La sentenza precisa che le doglianze sulla suddivisione e sui criteri dei lotti e delle aggiudicazioni sono infondate, essendo conforme ai principi pro-concorrenziali e alle direttive del Codice degli Appalti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il ricorso di un operatore del settore balneare contro il bando pubblico con cui Roma Capitale ha avviato l’assegnazione a gara di concessioni, inclusa la concessione precedentemente gestita dalla stessa ricorrente. La società denunciava la violazione della normativa statale sopravvenuta (art. 4 l. 118/2022 come modificato) in tema di durata minima, criteri per l’indennizzo, modalità di calcolo delle royalty, suddivisione in lotti e altri aspetti della procedura. Il TAR, ricostruendo il quadro normativo e amministrativo, riconosce che: (1) la nuova disciplina statale sulle concessioni demaniali marittime è di immediata applicazione; (2) a Roma vi era la particolare situazione di mancanza di concessioni in essere, quindi la proroga legale non avrebbe assicurato la continuità dei servizi; (3) è dunque ragionevole che Roma Capitale abbia indetto una "gara-ponte" di durata breve, nelle more dell’avvio delle nuove procedure ordinarie; (4) la previsione della royalty è legittima, rispondendo a esigenze di valorizzazione pubblica del bene e di adeguamento ai principi concorrenziali e di efficienza; (5) la struttura dei lotti e i relativi limiti sono coerenti con la normativa statale e i principi del Codice degli Appalti, favorendo l’accesso di piccole e medie imprese e prevenendo concentrazioni. Il Tribunale chiarisce inoltre che nei bandi pubblici non è necessario ripetere obblighi già previsti dalla legge e che i criteri tecnici, anche se di ampia portata, sono sufficientemente dettagliati e non lesivi della trasparenza o della capacità competitiva. La sentenza sancisce in definitiva la legittimità del bando e degli atti impugnati, con integrale compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 58 del Codice degli Appalti è citato a supporto della legittimità della suddivisione in lotti e delle limitazioni di partecipazione e aggiudicazione adottate nel bando. Il Tribunale evidenzia che tali vincoli e la struttura delle gare, incluse le restrizioni sul numero di lotti per singolo operatore, sono finalizzati a garantire la massima partecipazione e a favorire le piccole e medie imprese. La sentenza considera che la previsione di suddivisioni e limiti, indicati nell’avviso pubblico, non solo rispettano l’articolo 58, ma sono anche coerenti con i principi pro-concorrenziali e di apertura del mercato sottesi dalla normativa nazionale e dall’ordinamento europeo, rafforzando la legittimità dell’operato della stazione appaltante.



