26/05/2026
Art. 58

Gara-Concessioni Demaniali Marittime Roma: Validità della Gara-Ponte e Rilevanza dei Vincoli Pro-Concorrenziali ai sensi del nuovo Codice degli Appalti

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del TAR Lazio ha riguardato il ricorso presentato dallo Stabilimento Balneare La Bicocca S.r.l. contro la procedura di gara indetta da Roma Capitale per l’assegnazione di 31 concessioni di beni demaniali marittimi a fini turistico-ricreativi. Il ricorso contestava, tra l’altro, la durata troppo breve delle concessioni, la previsione di una royalty aggiuntiva, l’indeterminatezza degli indennizzi e i criteri di valutazione delle offerte, invocando la violazione della normativa nazionale e regionale e del nuovo Codice degli Appalti. Il TAR respinge sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, confermando la legittimità della cosiddetta gara-ponte e la liceità dei criteri pro-concorrenziali adottati, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Lazio ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi di ricorso dello Stabilimento Balneare La Bicocca S.r.l. Il Collegio ha affermato che, benché la disciplina nazionale sulle concessioni balneari imponga regole nuove e uniformi (in particolare in materia di durata minima delle concessioni e criteri di aggiudicazione), nel peculiare contesto romano — dove non vi erano più concessioni legittime in essere e quindi non si poteva procedere a una proroga — l’indizione di una gara-ponte a durata limitata era legittima, per garantire la continuità del servizio e la successiva transizione al nuovo regime stabile. Inoltre, la previsione di una royalty aggiuntiva sul fatturato, come criterio di valutazione pro-concorrenziale e di valorizzazione economica del bene, è stata ritenuta lecita, così come la limitazione al numero di lotti per ciascun operatore, misura volta a favorire la partecipazione delle PMI e a evitare concentrazioni. Il Tribunale ha chiarito che le doglianze sulla mancanza di criteri per l’indennizzo erano infondate poiché non vi erano veri concessionari uscenti, ma solo ex-occupanti senza titolo. I criteri tecnici e pro-concorrenziali adottati, compresa la valorizzazione delle imprese giovanili, sono stati ritenuti funzionali all’apertura del mercato balneare e non irragionevoli. Inoltre, ai sensi della giurisprudenza consolidata, un operatore economico che contesti i principi cardine del bando può impugnarli anche senza partecipare, se la lesione alla propria posizione è immediata. Nessuna illegittimità è stata riscontrata nemmeno nei provvedimenti di sgombero. Pertanto, il ricorso è stato definitivamente respinto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 58

L’articolo 58 del nuovo Codice degli Appalti è richiamato direttamente nella sentenza, in relazione ai motivi di doglianza che contestano la mancata o irragionevole suddivisione in lotti, l’eccessiva concentrazione e i vincoli di partecipazione. Il TAR, richiamando lo spirito dell’art. 58, conferma che la suddivisione in lotti e la limitazione del numero di lotti per ciascun concorrente risultano misure legittime e funzionali a favorire la concorrenza e la partecipazione di nuove imprese, in particolare micro, piccole e medie imprese. Tali strumenti rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione e apertura del mercato, obiettivi espressi dall’articolo stesso. La sentenza rileva che questi vincoli sono stati adottati da Roma Capitale in modo proporzionato e motivato, con finalità pro-concorrenziali e senza violare il dettato normativo o introdurre discriminazioni irragionevoli.

Articoli di riferimento