26/05/2026
Art. 58

Gara-ponte per le concessioni demaniali marittime del litorale di Roma: legittimità, durata e profili concorrenziali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di una società contro l'avviso pubblico di Roma Capitale per l'affidamento temporaneo (gara-ponte) di concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi. Il ricorso contestava la legittimità della gara, la previsione di una royalty aggiuntiva, la durata limitata delle concessioni, la determinazione dell’indennizzo e alcuni criteri di valutazione. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità della procedura-ponte adottata da Roma Capitale in assenza di concessioni in essere, respingendo le censure principali, confermando la facoltà dell’amministrazione di prevedere una royalty sul fatturato e la suddivisione in lotti con limiti alla partecipazione per favorire la concorrenza. Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza approfondisce la vicenda delle concessioni balneari del litorale di Roma, con particolare attenzione all’applicazione della nuova disciplina nazionale che impone gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Il TAR ha ritenuto che, nel caso specifico, la scelta di Roma Capitale di bandire una gara-ponte di durata temporanea fosse legittima, data l’impossibilità di prorogare i titoli in essere (per l’assenza di concessioni in corso). La previsione della royalty in aggiunta al canone non è stata considerata illegittima perché coerente con la funzione di massimizzazione del valore pubblico dei beni demaniali, senza creare indeterminatezza competitiva. Anche i criteri di suddivisione in lotti e le limitazioni al numero di lotti aggiudicabili sono stati ritenuti conformi agli obiettivi di promozione dell’accesso delle piccole e medie imprese, in linea con la normativa nazionale e il Codice degli Appalti. Il TAR ha quindi respinto la maggior parte delle doglianze della ricorrente, chiarendo che la procedura adottata non viola la competenza statale esclusiva, i principi del diritto UE sulla concorrenza e le norme del Codice dei Contratti. La decisione assume rilevanza nel disegnare un quadro di transizione verso il nuovo regime delle gare per i beni demaniali balneari, ribadendo la legittimità delle scelte amministrative temporanee e adattative purché rispettose dei principi generali di proporzionalità e concorrenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 58

L’articolo 58 del Codice degli Appalti è stato richiamato in relazione ai meccanismi di suddivisione in lotti dell’appalto/concessione e ai limiti di aggiudicazione per singolo concorrente. Il TAR ha spiegato che la possibilità di introdurre vincoli di partecipazione e aggiudicazione trova fondamento nel favorire una più ampia partecipazione di piccole e medie imprese e nel prevenire la concentrazione nelle mani di pochi operatori, in linea con la ratio dell’articolo 58. La suddivisione in lotti e i relativi limiti sono stati così intesi come strumenti pro-concorrenziali e non come restrizioni arbitrarie della libertà di partecipazione, rispondendo a logiche di efficienza ed equità del mercato. La motivazione della scelta amministrativa di limitare la partecipazione a più lotti è stata ritenuta congruente con l’art. 58, che mira a rendere il mercato più accessibile e competitivo.

Articoli di riferimento