26/06/2026
Art. 36

Accesso agli atti di gara e richieste di secretazione delle offerte tecniche: esclusione solo in presenza di segreti tecnici e commerciali specifici e comprovati

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Polygon S.p.A., che chiedeva l'annullamento del provvedimento regionale che negava la secretazione della propria offerta tecnica nell'ambito di una gara pubblica. Il Tribunale ha ritenuto legittimo l'operato della stazione appaltante, poiché l'impresa non ha fornito prove specifiche e puntuali dell'esistenza di segreti tecnici o commerciali nelle parti che desiderava proteggere. Le motivazioni addotte erano generiche e non suffragate da dimostrazioni oggettive o misure di tutela aziendale. In assenza di concreta dimostrazione, prevale il principio di trasparenza e accessibilità degli atti di gara.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la possibilità di oscurare (secretare) parti delle offerte tecniche nelle gare pubbliche è limitata a casi tassativi, in cui sia dimostrabile la presenza di informazioni che costituiscono effettivamente segreti tecnici o commerciali, conformemente all’art. 98 del Codice della proprietà industriale. Il mero richiamo generico al 'know how' aziendale o a presunte esigenze di riservatezza non è sufficiente: occorrono motivazioni dettagliate e comprovabili, nonché l’indicazione delle misure di protezione adottate dall’impresa. In questo caso, Polygon S.p.A. non ha fornito elementi di fatto idonei a giustificare la secretazione, indicando come riservati aspetti ordinari dell'offerta e riconducibili ad attività comuni a qualsiasi operatore del settore. Pertanto, la stazione appaltante ha agito correttamente rendendo accessibili le offerte, nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti. La tutela delle esigenze difensive (e la possibilità di impugnare l’accesso) si realizza attraverso specifiche e rigorose procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. La domanda risarcitoria della ricorrente è stata respinta in quanto conseguente a un provvedimento legittimo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 36

L’articolo 36 viene richiamato per disciplinare le modalità di accesso agli atti e la gestione delle richieste di oscuramento delle offerte tecniche. In particolare, la sentenza ne applica i principi riguardo la pubblicità e la reciproca consultabilità delle offerte tra i primi cinque classificati, sottolineando che l’oscuramento può avvenire solo su istanza motivata e comprovata, e che la decisione della stazione appaltante in merito è immediatamente impugnabile. Nel caso in esame, la stazione appaltante ha correttamente respinto la richiesta di secretazione poiché non fondata su elementi specifici, in linea con l’art. 36 che richiede una motivazione rigorosa e la prova concreta della presenza di segreti tecnici/commerciali, in ossequio al principio di trasparenza delle procedure di gara.

Articoli di riferimento