26/06/2026
Art. 36

Secretazione delle offerte tecniche nelle gare pubbliche: rigetto della richiesta di oscuramento per genericità della motivazione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Polygon S.p.A. contro la Regione Lazio, che aveva negato la richiesta di secretazione dell’offerta tecnica presentata nell’ambito di una gara pubblica per la manutenzione delle apparecchiature biomediche. La società ricorrente chiedeva che parti della propria offerta non fossero rese disponibili agli altri concorrenti, invocando la tutela del proprio know-how e dei segreti commerciali. Il TAR ha ritenuto che la richiesta di oscuramento risultasse generica e non adeguatamente motivata, mancava cioè la prova concreta che le informazioni da tutelare fossero veri segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’ordinamento. La stazione appaltante ha correttamente proceduto a rendere disponibile l’offerta, prevalendo il principio di trasparenza delle procedure pubbliche.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul necessario bilanciamento tra il principio di trasparenza delle procedure di gara pubblica e la tutela della riservatezza aziendale. Secondo la giurisprudenza consolidata, il diritto alla secretazione di parti dell’offerta tecnica deve essere giustificato mediante una motivazione puntuale, individuando in modo circostanziato e provando la sussistenza di veri segreti tecnici o commerciali secondo i criteri dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale. Una dichiarazione generica, che richiama semplicemente l’esistenza di un generico know-how aziendale o elementi tipici di qualsiasi offerta tecnica (come la manutenzione, la formazione, ecc.), non è sufficiente a fondare la secretazione. La stazione appaltante, constatata la genericità della richiesta, ha agito legittimamente rendendo l’offerta disponibile agli altri primi cinque classificati, come previsto dal Codice degli Appalti. Il TAR conferma così che, in difetto di comprovate esigenze di tutela della segretezza, deve essere assicurato l’accesso agli atti e la più ampia trasparenza, salvo restando la possibilità di tutela successiva in caso di abuso delle informazioni da parte di altri concorrenti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 36

L’articolo 36 del d.lgs. 36/2023 disciplina le modalità di accesso agli atti delle procedure di gara e le regole per la secretazione delle offerte. La sentenza applica in modo puntuale la norma, chiarendo che la stazione appaltante deve valutare le richieste di oscuramento secondo criteri rigorosi e restrittivi e decidere, motivando specificamente, se le informazioni per cui è richiesta la secretazione costituiscano effettivi segreti tecnici o commerciali. In questo caso, la Regione Lazio ha negato la secretazione perché le motivazioni addotte dalla ricorrente erano generiche e prive di specificità, in linea con quanto previsto dall’art. 36, che richiede un onere motivazionale rigoroso e non consente l’oscuramento in assenza di tale dimostrazione. La procedura di impugnazione e i termini sono anch’essi richiamati e rispettati nella sentenza.

Articoli di riferimento