Gara d’appalto, rigetto della secretazione dell’offerta tecnica: accesso, trasparenza e requisiti dei segreti commerciali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Polygon S.p.A. contro la Regione Lazio, che aveva negato la richiesta di secretazione dell’offerta tecnica nell’ambito di una gara per la manutenzione di apparecchiature biomediche. La società ricorrente non aveva dimostrato in modo specifico e concreto che le parti dell’offerta da secretare contenessero segreti tecnici o commerciali ai sensi delle norme vigenti. In assenza di una motivazione dettagliata e di prove che tali informazioni fossero effettivamente riservate, il Tribunale ha stabilito la prevalenza del principio di trasparenza sulle esigenze generiche di tutela del know-how aziendale. Il ricorso è stato rigettato anche in relazione alla domanda di risarcimento danni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che nelle gare pubbliche la trasparenza e l’accesso agli atti sono regola, mentre la secretazione di parti dell’offerta tecnica rappresenta l’eccezione, consentita solo se sussistono precisi requisiti legali. Per oscurare le informazioni, l’impresa deve provare che esse costituiscano un vero e proprio segreto tecnico/commerciale secondo la definizione dell’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale: segretezza attuale, valore economico, e adeguate misure di tutela interna. Dichiarazioni generiche o riferimenti a informazioni normalmente presenti nelle offerte (come orari, inventari, formazione, ecc.) non sono sufficienti. La decisione della Regione Lazio di respingere la richiesta di secretazione è stata ritenuta legittima e correttamente motivata, poiché Polygon S.p.A. non ha fornito elementi concreti a sostegno. La sentenza si pone nel solco della giurisprudenza maggioritaria, che richiede rigore nella delimitazione delle informazioni segrete e valorizza il diritto degli altri concorrenti ad accedere agli atti per la tutela giurisdizionale. L’esigenza di trasparenza nelle gare pubbliche prevale su richieste di riservatezza non fondate su motivazioni specifiche e documentate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 36 del d.lgs. 36/2023 disciplina l’accesso agli atti di gara, prevedendo che le offerte tecniche siano rese disponibili ai primi cinque concorrenti di ciascun lotto, salvo motivate e comprovate esigenze di segretezza. La sentenza applica l’articolo 36 laddove stabilisce che la secretazione è possibile solo a fronte di una richiesta precisa e comprovata da parte dell’operatore economico. In questo caso, la richiesta di oscuramento proposta da Polygon S.p.A. è stata respinta in quanto priva dei requisiti di specificità e prova previsti dall’art. 36: si trattava di motivazioni generiche e non accompagnate dalla dimostrazione dell’esistenza di segreti tecnici/commerciali.



