26/06/2026
Art. 36

Tar Lazio: nessun diritto automatico alla secretazione dell’offerta tecnica in gara pubblica senza prova di reali segreti industriali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Polygon S.p.A., che chiedeva l'annullamento della determinazione regionale nella parte in cui era stata negata la secretazione della propria offerta tecnica in una gara per la manutenzione di apparecchiature biomediche. La società ricorrente non aveva fornito prova sufficiente che le parti dell'offerta di cui chiedeva l'occultamento costituissero reali segreti tecnici o commerciali. Pertanto, la stazione appaltante ha legittimamente deciso di rendere disponibili le offerte tecniche ai primi cinque classificati, come previsto dal Codice degli Appalti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione rigetta il ricorso in quanto la richiesta di secretazione avanzata dall’operatore economico non era sufficientemente dettagliata e motivata. Il TAR ha ricordato che, in base alla normativa e alla giurisprudenza, la possibilità di oscurare parti dell’offerta presentata in gara pubblica deve essere considerata un’eccezione rispetto al principio generale di trasparenza. Il concorrente può ottenere che alcune parti dell’offerta non siano mostrate agli altri operatori solo se dimostra, in modo puntuale e concreto, che quelle informazioni costituiscono veri segreti tecnici o commerciali, secondo i criteri individuati anche dal codice della proprietà industriale. Dichiarazioni generiche circa il rischio di divulgazione del know-how aziendale non sono sufficienti; serve la prova che le informazioni siano segrete, di valore economico e soggette a misure di protezione interne. Poiché Polygon S.p.A. si è limitata ad affermazioni generiche, la Regione Lazio ha correttamente deciso di non accogliere la richiesta di oscuramento e il TAR ha confermato questa interpretazione della normativa.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 36

Nella sentenza, l’art. 36 del d.lgs. 36/2023 viene richiamato quale base normativa che disciplina la messa a disposizione delle offerte e degli atti di gara agli operatori partecipanti, prevedendo la possibilità di oscurare le parti dell’offerta solo laddove ricorrano giustificati motivi di segretezza debitamente provati dall’interessato. Il TAR motiva il rigetto del ricorso proprio in applicazione dei criteri interpretativi dell’articolo: la stazione appaltante non può accogliere richieste di oscuramento senza una puntuale e documentata prova della sussistenza di veri segreti tecnici o commerciali, ed è legittimata a respingere richieste generiche. Inoltre, il procedimento per l’impugnazione delle decisioni di accesso/secretazione segue quanto previsto dall’articolo 36 in termini di termini e modalità procedimentali.

Articoli di riferimento