26/06/2026
Art. 122Art. 222

Legittimità dell’annotazione nel Casellario informatico ANAC a seguito di risoluzione contrattuale per grave inadempimento

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Itel Telecomunicazioni s.r.l. contro l’annotazione, da parte dell’ANAC, della risoluzione di un contratto d’appalto stipulato con una ASST lombarda. La risoluzione era stata disposta per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori e trasmessa ad ANAC ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico. Il ricorrente lamentava la mancanza di un contraddittorio formale e l’asserita illegittimità della risoluzione, ma il Collegio ha accertato che il procedimento di risoluzione si è svolto nel rispetto del contraddittorio previsto dalla legge e che le ragioni per l’annotazione sussistevano, essendo la valutazione di merito sulla risoluzione demandata al giudice civile.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la stazione appaltante può risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 122 del d.lgs. 36/2023 e che, quando trasmette la risoluzione stessa ad ANAC, questa può procedere all’annotazione nel Casellario informatico purché siano rispettate le prescrizioni procedurali, in particolare il contraddittorio con l’operatore economico. Il TAR ha valutato che tale contraddittorio è stato garantito attraverso ordini di servizio, preavvisi e convocazioni formali, anche se il ricorrente non ha partecipato ad alcune fasi. Inoltre, l’ANAC non deve accertare la legittimità sostanziale della risoluzione (aspetto rimesso al giudice ordinario), ma solo la non manifesta infondatezza ed utilità pubblica dell’annotazione. Non sono state riscontrate violazioni procedurali tali da rendere irricevibile la segnalazione o l’annotazione. Il giudizio amministrativo, quindi, si limita a verificare la correttezza della procedura ANAC, non la fondatezza della risoluzione stessa.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 122

L'articolo disciplina la risoluzione dei contratti di appalto per grave inadempimento o ritardo ingiustificato. Il TAR ha verificato che la procedura seguita dalla stazione appaltante (ASST) – assegnazione di termini perentori, comunicazioni formali, contraddittorio in cantiere – è conforme ai passaggi previsti dall’art. 122, comma 4. Il rispetto di tali garanzie procedimentali legittima la risoluzione e la conseguente segnalazione ad ANAC.

Articolo 222

Regola il ruolo e le funzioni di ANAC, tra cui la gestione del Casellario informatico e il potere di annotare le risoluzioni notificate dalle stazioni appaltanti. Nella sentenza si conferma che ANAC, ricevuta una segnalazione conforme e con garanzie procedurali, può procedere all’annotazione, limitandosi a verificare la non manifesta infondatezza dei fatti e l’utilità della registrazione per la trasparenza e l’affidabilità degli operatori economici.

Articoli di riferimento