Annullamento da parte del TAR Lazio dell’annotazione ANAC nel Casellario informatico per dichiarazioni inesatte in gara d’appalto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società Sicurezza e Ambiente S.p.a., annullando il provvedimento con cui ANAC aveva disposto l’annotazione, nel Casellario informatico, di una segnalazione per dichiarazioni inesatte rese in una gara pubblica. Il Tribunale ha ritenuto che tali inesattezze non configurassero un indice concreto di inaffidabilità professionale e che ANAC non avesse valutato adeguatamente sia la rilevanza effettiva delle circostanze segnalate sia le spiegazioni fornite dalla società, rendendo l’annotazione sproporzionata e priva di utilità concreta per le stazioni appaltanti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza del TAR Lazio affronta la corretta applicazione del potere di annotazione nel Casellario informatico da parte di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), istituto previsto dall’art. 213 del Codice degli appalti. L’annotazione era stata disposta in seguito a dichiarazioni inesatte - ma non falsità dolose - rese dalla società Sicurezza e Ambiente S.p.a. in sede di offerta tecnica per una gara bandita dal Comune di Mugnano di Napoli. Il TAR ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’ANAC, prima di procedere all’annotazione di una notizia, deve sempre valutarne l’utilità concreta ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore economico da parte delle stazioni appaltanti. Nel caso concreto, il collegio ha riscontrato che le inesattezze rilevate erano marginali (riguardando, ad esempio, un mero errore di trascrizione su una sede operativa e la mancata disponibilità di un solo mezzo tra oltre sessanta) e che l’operatore aveva fornito spiegazioni congrue, anche con produzione documentale. L’ANAC, tuttavia, non aveva motivato adeguatamente circa la reale utilità e il valore indiziario delle informazioni annotate, come richiesto dalla giurisprudenza. In assenza di elementi concreti di inaffidabilità, l’annotazione nel casellario si sarebbe tradotta in un pregiudizio sproporzionato sia per l’operatore sia per le stesse stazioni appaltanti, che sarebbero state gravate da oneri di verifica su notizie di dubbia rilevanza. Per queste ragioni, il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento ANAC.



