Illegittimità del rinnovo parziale dell’autorizzazione FSMA e inapplicabilità delle tutele delle concessioni ai procedimenti autorizzatori per servizi audiovisivi locali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di RVM Media Comunication S.r.l., che chiedeva il parziale annullamento del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione per la fornitura di servizi audiovisivi (marchio ALPAUNO) nell’area tecnica 17 – Sicilia. La società contestava l’estensione territoriale a sei province e l'obbligo di pagamento di un contributo istruttorio per tutte le province, ritenendo che il rinnovo dovesse limitarsi alle tre province originarie (Agrigento, Palermo, Trapani). Il Tribunale ha ritenuto legittime le scelte dell’Amministrazione, anche alla luce delle sopravvenute modifiche normative e regolatorie e della ripartizione delle aree tecniche disposte dall’AGCom. Ha escluso l’applicazione dei principi di equilibrio contrattuale e revisione propri delle concessioni, perché la procedura autorizzatoria non determina un rapporto concessorio tra amministrazione e operatore privato.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che l’estensione dell’autorizzazione all’intera area tecnica (sei province) deriva da un quadro normativo e regolatorio che impone un utilizzo efficiente dello spettro radiotelevisivo e che le procedure FSMA, cui la ricorrente ha partecipato, non consentivano la limitazione territoriale richiesta. Il rinnovo dell’autorizzazione non comporta esercizio di discrezionalità, ma è un atto dovuto all’adeguamento della situazione giuridica alla nuova assegnazione della capacità trasmissiva, che copre sei province. Il TAR respinge la tesi della società sulla violazione dei principi costituzionali e di equilibrio contrattuale (tipici delle concessioni), ritenendo che l’attività autorizzatoria sia diversa dalla concessione di servizi pubblici: qui l’amministrazione non instaura un rapporto di durata con rischio operativo, ma si limita a consentire l’attività secondo i nuovi assetti regolatori. Non trova quindi applicazione la disciplina sulla tutela dell’equilibrio economico-finanziario e sulla revisione del contratto propria delle concessioni pubbliche. È altresì giudicata legittima la richiesta di pagamento del contributo istruttorio per l’intera area e la correlazione tra capacità trasmissiva e numerazione LCN.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente per sostenere che anche nelle procedure autorizzatorie andrebbe garantito il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, come previsto per le concessioni pubbliche. Il TAR ha escluso l’applicabilità dell’articolo 9 alla fattispecie, precisando che il rinnovo dell’autorizzazione non instaura alcun rapporto contrattuale di durata fra amministrazione e privato, ma si limita a rimuovere ostacoli all’esercizio di un’attività già attribuita dalla legge. Quindi, non ricorre un assetto negoziale che giustifichi la rinegoziazione o la revisione per cambiamenti imprevedibili.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’estensione territoriale avrebbe inciso su un presunto rischio operativo, teoricamente proprio dei contratti di concessione pubblica. Il Tribunale ha chiarito che l’articolo 177 non è pertinente, poiché manca una concessione tra Ministero e la società: non sussiste alcun trasferimento di rischio operativo tipico dei contratti di concessione pubblica, essendo in gioco solo un’autorizzazione all’attività, cui si collegano obblighi regolatori, non l’assunzione di rischi e investimenti come nel modello concessorio.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di revisione dell’autorizzazione per sopravvenienze che avrebbero alterato l’equilibrio economico-finanziario. Il TAR ha ritenuto inapplicabile l’articolo 192, poiché la disciplina della revisione contrattuale presuppone l’esistenza di un rapporto concessorio con trasferimento di rischio e precostituito equilibrio economico-finanziario da salvaguardare, elementi assenti nel procedimento autorizzatorio di specie. Pertanto, non è configurabile una tutela restitutoria dell’equilibrio economico-finanziario in capo al soggetto autorizzato.



