Accesso agli atti di gara e limiti alla segretezza nell’offerta tecnica: il diritto del concorrente alla trasparenza integrale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Allsystem S.p.A., seconda classificata nella gara per il servizio di vigilanza indetta da SOGIN, ha chiesto, invano, di accedere integralmente all’offerta tecnica e alla documentazione dei requisiti di Sicuritalia, aggiudicataria del lotto. La stazione appaltante ha concesso una visione estremamente parziale degli atti, oscurando quasi integralmente l’offerta tecnica e negando l’accesso a certificati essenziali (casellario giudiziale, anagrafe sanzioni). Il TAR Lazio accoglie il ricorso di Allsystem, riconoscendo il diritto ad un accesso integrale e non oscurato, poiché la dichiarazione di riservatezza di Sicuritalia è generica e non dimostra l’esistenza di reali segreti commerciali o tecnici. In assenza di specifiche comprovate ragioni di segretezza, la regola è la trasparenza a tutela della difesa del concorrente. SOGIN è quindi condannata a fornire tutta la documentazione richiesta senza omissis.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza sanziona il comportamento della stazione appaltante (SOGIN) che, accogliendo in modo automatico e senza adeguata istruttoria la richiesta di oscuramento di Sicuritalia, ha praticamente negato l’esercizio effettivo del diritto di accesso agli atti a favore di un concorrente che ne aveva necessità per valutare la correttezza dell’aggiudicazione e per tutelare in giudizio i propri interessi. Il TAR, dopo un’estesa ricostruzione dei principi e delle norme rilevanti, chiarisce che: (1) il diritto di accesso agli atti di gara ha come regola generale la più ampia trasparenza, soprattutto quando funzionale alla difesa; (2) le eccezioni per segreti tecnici e commerciali devono essere puntualmente motivate e comprovate dall’offerente, con specifica identificazione e non con formule generiche; (3) la stazione appaltante deve valutare in concreto e con motivazione le ragioni addotte e procedere ad un bilanciamento tra diritto di difesa e riservatezza; (4) ove la dichiarazione di riservatezza sia generica e non giustificata, prevale il diritto all’accesso; (5) questa impostazione risponde sia a norme interne che ai principi unionali su ricorso effettivo e trasparenza. In conseguenza, SOGIN deve mettere a disposizione tutti gli atti, compresi quelli relativi ai requisiti generali, senza alcun oscuramento.
Collegamenti al Codice Appalti
Evocato tra le norme violate dalla ricorrente, il principio della fiducia richiama la doverosa correttezza e leale collaborazione tra amministrazione e operatori economici nella gestione delle procedure di gara e nella valutazione delle istanze di accesso; la sentenza, pur non soffermandosi esplicitamente, valorizza indirettamente la necessità di comportamenti amministrativi affidabili e correttamente motivati.
Il principio dell’accesso al mercato, tra i principi fondanti, è richiamato in relazione alla doverosa trasparenza e imparzialità nelle procedure di gara, di cui l’accesso agli atti rappresenta una declinazione essenziale per consentire la verifica e l’eventuale contestazione dei risultati.
Indicando che tutte le norme del codice vanno lette in coerenza con i principi fondamentali, la sentenza sfrutta questo criterio interpretativo per rafforzare la lettura estensiva del diritto di accesso e la necessità di trasparenza in gara, salve motivate e comprovate eccezioni.
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni violate, il principio di buona fede è il fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di istruire e motivare adeguatamente le decisioni sulle istanze di accesso, senza affidarsi a formule di stile o automatismi, come invece riscontrato nel caso di specie.
Esplicita il rinvio alle regole generali della legge 241/1990 per la disciplina dell’accesso agli atti amministrativi, richiamata sia dalla ricorrente sia dal TAR tra le basi giuridiche che rafforzano il diritto all’accesso in assenza di deroghe specifiche comprovate.
È il fulcro della decisione. Il TAR applica integralmente l’art. 35, che disciplina accesso e limiti di riservatezza negli atti di gara: l’esclusione dell’accesso per segreti tecnici o commerciali è ammessa solo ove motivata e comprovata dall’offerente; se l’accesso è indispensabile per la difesa in giudizio, la riservatezza cede, salvo precisi presupposti. Sicuritalia non ha fornito una motivazione specifica e comprovata, dunque SOGIN avrebbe dovuto garantire il pieno accesso agli atti richiesti da Allsystem.
Rilevante sia nella fase procedimentale che processuale, l’art. 36 prevede la pubblicità digitale dei principali atti di gara (inclusa l’offerta aggiudicataria) e regola le modalità di oscuramento e le impugnazioni delle relative decisioni. La sentenza censura SOGIN per non aver motivato le proprie determinazioni sull’oscuramento, né aver effettuato il bilanciamento degli interessi richiesto dalla norma.
L’articolo è citato esclusivamente come base processuale (non sostanziale): il ricorso ex art. 116 CPA è lo strumento processuale scelto per la tutela del diritto di accesso (non il collaudo), in quanto consente una decisione rapida e sommaria sui dinieghi o ostacoli all’accesso da parte dell’amministrazione.
Richiamato come norma di chiusura per l’applicazione del codice alle attività di gara svolte da stazioni appaltanti e soggetti specificamente individuati, come SOGIN. Ne discende l’applicabilità delle regole su accesso, trasparenza e pubblicità anche nel caso di specie.



