27/04/2026
Art. 67Art. 104

Annullamento aggiudicazione per mancata corretta valutazione dei costi di avvalimento nella verifica di anomalia dell’offerta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato l’aggiudicazione disposta da Autostrade per l’Italia a favore dell’RTI Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l. – Ital Sem s.r.l. in una gara per lavori di manutenzione autostradale, limitatamente al vizio di mancata considerazione dei costi derivanti dai contratti di avvalimento nella verifica dell’anomalia dell’offerta. Gli altri motivi sollevati dalla ricorrente Sias s.p.a. sono stati ritenuti infondati o inammissibili. L’Amministrazione dovrà rinnovare la verifica di congruità dell’offerta, rivalutando la sua sostenibilità economica alla luce dei principi indicati dalla sentenza. Le richieste di subentro e risarcimento sono state respinte per ora. Le spese di lite sono compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta un ricorso proposto contro l’aggiudicazione di un appalto per lavori autostradali. Il ricorrente, Sias s.p.a., ha sollevato una serie di motivi contro l’aggiudicazione, tra cui la mancanza di requisiti SOA delle consorziate esecutrici, irregolarità nell’offerta tecnica, attribuzione indebita di punteggi, irregolarità dei contratti di avvalimento, duplicazione dei requisiti, e soprattutto la mancata considerazione dei costi dei contratti di avvalimento nella verifica dell’anomalia dell’offerta. Il TAR ha risposto punto per punto: ha ritenuto che, secondo la disciplina vigente, il consorzio stabile può qualificarsi tramite il c.d. cumulo alla rinfusa senza necessità che le consorziate esecutrici posseggano i requisiti in proprio, che le valutazioni tecniche sono espressione di discrezionalità dell’amministrazione e che le carenze documentali nell’avvalimento erano sanabili. Non è stato riscontrato alcun principio di unicità di impiego dei requisiti di avvalimento tra più lotti e la contestazione dell’omessa comunicazione di pregressi inadempimenti non integrava illecito professionale. L’unico motivo accolto riguarda la verifica di anomalia dell’offerta: il RUP e la commissione non avevano preso in considerazione, tra i costi, gli importi dei contratti di avvalimento (pari al 9% dell’importo a base di gara), la cui incidenza azzerava in concreto il margine di utile dichiarato e metteva in dubbio la sostenibilità economica dell’offerta. Questo vizio è stato ritenuto determinante e ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione, limitatamente alla ripetizione della verifica di anomalia. Il TAR ha ordinato alla stazione appaltante di rinnovare la verifica, ma ha negato per ora la domanda di subentro e il risarcimento, lasciando all’amministrazione margini di valutazione discrezionale nella nuova attività.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 67

La sentenza fa diretto riferimento all’art. 67 per decidere sul primo motivo di ricorso, relativo ai requisiti SOA delle consorziate. Il TAR interpreta la norma nel senso che, per i consorzi stabili, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti dal consorzio nel suo complesso (cumulo alla rinfusa), anche se derivano dalle consorziate, e che l’esecuzione delle prestazioni può essere affidata a consorziate prive di qualificazione, purché il consorzio sia qualificato. Il TAR respinge quindi la richiesta di escludere l’aggiudicatario per carenza di requisiti SOA delle consorziate esecutrici, affermando che il consorzio se ne assume la piena responsabilità nei confronti della stazione appaltante.

Articolo 104

L’articolo sull’avvalimento è richiamato in più passaggi, specie per valutare la validità e l’ampiezza dei contratti di avvalimento usati dall’aggiudicataria. Il TAR precisa che l’avvalimento è ammissibile sia per i requisiti di partecipazione che per quelli premianti e che la messa a disposizione delle risorse non comporta limitazioni sul numero di lotti per cui può essere utilizzato lo stesso requisito (salvo il divieto di partecipazione parallela di ausiliaria e ausiliata alla stessa gara). Il TAR analizza inoltre la correttezza formale e sostanziale dei contratti di avvalimento, affermando che le eventuali carenze documentali sono sanabili tramite soccorso istruttorio, mentre la sostanza dell’accordo deve garantire una reale disponibilità delle risorse. Fondamentale è l’applicazione dell’articolo 104 nella parte relativa alla verifica dell’anomalia: secondo la giurisprudenza richiamata, il costo dei contratti di avvalimento deve essere incluso tra i costi dell’offerta, poiché grava effettivamente sull’esecutore e, se non considerato, può falsare il giudizio di sostenibilità economica dell’offerta. L’omissione di tali costi ha portato all’accoglimento parziale del ricorso e all'annullamento dell’aggiudicazione.

Articoli di riferimento