27/04/2026
Art. 11Art. 35Art. 36Art. 70Art. 90Art. 98Art. 102Art. 108Art. 110

Legittimità dell’aggiudicazione di gara per la fornitura e posa in opera di Ledwall presso gli aeroporti di Roma

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di TT Group s.r.l., seconda classificata in una gara bandita da Aeroporti di Roma per la fornitura e posa in opera di ledwall, contro l’aggiudicazione al RTI Tecnosistemi. TT Group contestava l’idoneità tecnica, la sostenibilità economica e la chiarezza dell’offerta del RTI aggiudicatario, sostenendo tra l'altro la non conformità dei prodotti, carenze nelle giustificazioni e la violazione del CCNL richiesto. Il TAR ha giudicato infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso (salvo il quinto, dichiarato improcedibile per rinuncia) e ha ribadito la piena legittimità dell’aggiudicazione, condannando la ricorrente alle spese.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha esaminato punto per punto le doglianze di TT Group, rigettando anzitutto la pretesa difformità tecnica dei prodotti offerti dal RTI Tecnosistemi rispetto ai requisiti di gara: è prevalente il dato dichiarato nell’apposito allegato K, costituente l’offerta tecnica ufficiale per l’attribuzione dei punteggi, rispetto alla scheda tecnica di prodotto (non obbligatoria). La commissione ha correttamente attribuito i punteggi, e l’esistenza dei prodotti offerti secondo tali specifiche è stata oggettivamente provata. È stata ritenuta inammissibile la contestazione sulle valutazioni discrezionali della Commissione in punto di realizzabilità tecnica ed economica dell’offerta, non essendo emersi elementi di illogicità o macroscopico travisamento. Anche relativamente alla contestazione sulla mancata indicazione del CCNL richiesto, la stazione appaltante ha accertato l’equivalenza delle tutele tra il contratto applicato dal subfornitore e quello richiesto, in linea con le disposizioni di legge. Infine, il giudizio di congruità e sostenibilità economica dell’offerta è stato svolto dalla stazione appaltante entro i canoni di logicità e adeguatezza, senza che la ricorrente fornisse elementi tecnici oggettivi contrari. Il quinto motivo, relativo all’accesso agli atti, è stato dichiarato improcedibile per rinuncia. Ne consegue la conferma dell’aggiudicazione, con condanna di TT Group al pagamento delle spese processuali.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

Invocato in merito al principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore; la controversia riguardava l’indicazione di un CCNL diverso da quello richiesto dalla lex specialis. Il TAR ha ritenuto legittima la dichiarazione di equivalenza resa dal subfornitore del RTI aggiudicatario, in linea con il comma 3 dell’art. 11, che consente l’applicazione di un CCNL alternativo purché garantisca tutele equivalenti verificate dalla stazione appaltante.

Articolo 35

Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo relativo al diniego parziale di accesso agli atti (oscuramento del nome di un fornitore nelle giustificazioni economiche). L’art. 35 disciplina l’accesso e la riservatezza, riconoscendo la possibilità di oscuramenti motivati per tutela di dati riservati. Il motivo è stato dichiarato improcedibile per rinuncia processuale.

Articolo 36

Rilevante per la disciplina delle modalità e dei termini di impugnazione degli atti accessibili digitalmente dopo l’aggiudicazione. Il TAR ha dato atto della corretta applicazione dei termini decadenziali ex art. 36, comma 4 (10 giorni), rilevando la tardività del motivo di ricorso relativo all’accesso, poi comunque rinunciato.

Articolo 70

Invocato per definire l’inammissibilità delle offerte non conformi ai requisiti tecnici della lex specialis. Il TAR ha chiarito che il prodotto offerto dal RTI aggiudicatario risultava conforme ai requisiti, considerata la prevalenza del documento offerta ufficiale (‘allegato K’) e la possibilità di fornire prodotti specificamente configurati e riscontrabili sul mercato.

Articolo 90

Rilevante per le comunicazioni di aggiudicazione e decorrenza termini per la proposizione del ricorso. Il TAR ha dato atto della regolare comunicazione di aggiudicazione nei termini ex art. 90, che segna il dies a quo per l’impugnazione degli atti, e del rispetto della procedura di informazione ai candidati e agli offerenti.

Articolo 98

Richiamato fra i motivi di ricorso per sostenere l’asserita inaffidabilità dell’offerta e la possibile esclusione per grave illecito professionale. Il TAR ha tuttavia escluso che vi fossero elementi di falsità o scorrettezza professionale idonei a configurare un illecito professionale grave e quindi a giustificare l’esclusione.

Articolo 102

Invocato in relazione agli impegni dell’operatore economico sull’applicazione dei CCNL e la tutela del lavoro. Il TAR ha accertato che la stazione appaltante aveva correttamente verificato l’equivalenza delle tutele offerte dal subfornitore rispetto al CCNL richiesto, secondo quanto previsto dalla norma.

Articolo 108

Invocato per le regole sui criteri di aggiudicazione e sulla necessità di indicare costi della manodopera e oneri di sicurezza. Il Collegio ha ritenuto che la valutazione della Commissione sui costi dell’offerta, anche in relazione all’applicazione dei diversi CCNL, sia stata correttamente effettuata e documentata.

Articolo 110

Centrale per la valutazione dell’asserita anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario. Il TAR ha stabilito che il giudizio di congruità e sostenibilità dell’offerta spetta in via discrezionale alla stazione appaltante e che la verifica è stata congruamente svolta; l’offerta non è risultata anormalmente bassa in modo tale da giustificarne l’esclusione.

Articoli di riferimento