Annullamento dell’esclusione da gara per errata interpretazione della lex specialis e violazione dei principi di massima partecipazione e tassatività delle cause di esclusione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento di esclusione di Radar Leather Division S.r.l. da una gara pubblica indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di materiali di vestiario destinati all’Arma dei Carabinieri. L’esclusione era stata motivata dalla presunta incompletezza della campionatura fornita e dalla mancata presentazione dei rapporti di prova in formato elettronico. Il Tribunale ha stabilito che la società aveva invece rispettato le prescrizioni della lex specialis, sia quanto alla campionatura (essendo unico il materiale per più manufatti e sufficiente una sola campionatura), sia quanto ai rapporti di prova (trasmessi tramite il sistema informatico secondo le regole di gara). Ha pertanto ordinato la riammissione dell’operatore e la condanna dell’Amministrazione alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su una rigorosa interpretazione letterale e funzionale della disciplina di gara. Il Collegio ha osservato che l’obbligo di fornire n. 2 campioni della materia prima (cuoio nero), valeva con riguardo alla materia, non alle singole tipologie di manufatti che la utilizzassero. Non vi era quindi base testuale né razionale per richiedere la triplicazione della campionatura di un materiale comune. Inoltre, i rapporti di prova erano stati correttamente trasmessi per via telematica, secondo quanto prescritto dall’art. 16 del Disciplinare: la richiesta aggiuntiva di supporto elettronico nel plico materiale, non era prevista chiaramente a pena di esclusione. Il TAR richiama la necessità di interpretare le regole di gara secondo la loro lettera e la ratio, a tutela della parità di trattamento e della certezza delle regole, affermando il primato dei principi di massima partecipazione e tassatività delle cause di esclusione negli appalti pubblici. Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati e la riammissione dell’operatore, assorbendo la domanda risarcitoria.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato come fondamento del principio del favor partecipationis: la sentenza sottolinea che le stazioni appaltanti devono interpretare le regole di gara in modo da favorire l’accesso e la più ampia partecipazione degli operatori economici, evitando interpretazioni restrittive non supportate dal testo della lex specialis.
Invocato a sostegno della censura sulla tassatività delle cause di esclusione: la decisione evidenzia come l’esclusione possa discendere solo da inadempimenti espressamente e inequivocabilmente previsti a pena di esclusione, rimarcando che non è lecito introdurre in via interpretativa ulteriori cause di esclusione non testuali.
Esaminato in relazione al tema del soccorso istruttorio: il TAR chiarisce come il soccorso istruttorio non sia applicabile per carenze dell’offerta tecnica, ma ritiene che nel caso concreto non vi fosse alcuna effettiva carenza, atteso che la documentazione richiesta era stata trasmessa secondo le modalità indicate dalla lex specialis.
Rilevante per il principio di conformità degli atti di esclusione alle regole di procedura di gara e al rispetto dei criteri di selezione: la sentenza ribadisce che l’esclusione deve essere giustificata da effettive violazioni dei documenti di gara, valutati secondo i principi di imparzialità, trasparenza e corretta applicazione delle norme selettive.



