27/05/2026

Ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici: legittimità del meccanismo payback e riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso principale presentato da una società fornitrice di dispositivi medici contro i provvedimenti ministeriali e regionali che hanno attivato il meccanismo del payback per il superamento del tetto di spesa degli anni 2015-2018, dichiarando inoltre inammissibili i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione amministrativa in favore di quella ordinaria. La sentenza ribadisce la legittimità costituzionale e sistematica del payback, la conoscibilità ex ante della disciplina da parte degli operatori economici e la natura meramente ricognitiva ed esecutiva dei provvedimenti regionali/aziendali impugnati.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina le doglianze della ricorrente contro la normativa e gli atti applicativi del payback sui dispositivi medici, adottati per coprire lo sforamento del tetto di spesa sanitaria. La società lamentava retroattività, lesione dell’affidamento, assenza di trasparenza, iniquità economica, sproporzione e contrasto con principi costituzionali e comunitari. Il TAR, richiamando ampiamente la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 140/2024, considera infondate tutte le censure ritenendo la disciplina payback ragionevole, proporzionata, sufficientemente determinata già dal 2015 e conforme ai principi di legittimità, chiarezza normativa e trasparenza. Riguardo i motivi aggiunti contro gli atti regionali/provinciali di quantificazione e attribuzione degli importi dovuti, il TAR afferma che tali atti hanno natura vincolata, meramente ricognitiva ed esecutiva (non discrezionale o autoritativa). Ne consegue che tra Regioni/Province ed imprese sussiste un rapporto paritetico – con diritto soggettivo al corretto calcolo delle somme – per cui la cognizione delle relative controversie spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo. La parte può riassumere la causa dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.