27/05/2026

Rigetto del ricorso contro il meccanismo di payback dei dispositivi medici e inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso introduttivo di una società fornitrice di dispositivi medici contro l'imposizione del meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015-2018, confermando la legittimità della disciplina nazionale, anche alla luce delle più recenti pronunce della Corte costituzionale. I motivi aggiunti, relativi all'impugnazione dei provvedimenti regionali di attuazione concreta del payback, sono stati dichiarati inammissibili, ritenendo competente a decidere il giudice ordinario e non il giudice amministrativo, trattandosi di attività vincolata e non autoritativa delle Regioni.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce innanzitutto che la disciplina del payback dei dispositivi medici—meccanismo volto a porre a carico dei fornitori una quota del superamento dei tetti di spesa decisi a livello regionale—è legittima, ragionevole e proporzionata, in quanto finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria pubblica. Il TAR ha sottolineato che il sistema era già noto agli operatori dal 2015, che il criterio del fatturato è trasparente e non viola la Costituzione né i principi europei di equità e prevedibilità. La Corte costituzionale ha inoltre ribadito che l’obbligo di ripiano rappresenta un contributo solidaristico e non un’imposta ulteriore. Quanto alle contestazioni dei provvedimenti regionali di quantificazione dei crediti e richiesta di pagamenti, queste sono state ritenute mere attività tecnico-contabili e non espressione di potere autoritativo: da qui l’incompetenza del giudice amministrativo e l’indicazione che la controversia deve essere eventualmente proposta davanti al giudice ordinario per questioni sul quantum debeatur. Le domande di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sono state ritenute irrilevanti o manifestamente infondate.