Legittimità della determinazione della base d'asta e dei criteri di dimensionamento nel servizio di refezione scolastica: discrezionalità amministrativa e limiti al sindacato giurisdizionale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio Nazionale Servizi contro gli atti di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Guidonia Montecelio. Secondo il ricorrente, la base d’asta sarebbe stata determinata su presupposti irrealistici e avrebbe reso antieconomica la partecipazione. Il Tribunale, però, ha riconosciuto all’Amministrazione ampia discrezionalità nella definizione dei criteri di gara, ritenendo legittima la scelta di utilizzare la domanda potenziale degli utenti come parametro per la stima dei costi, anziché il dato storico dei pasti effettivamente erogati. Le censure circa l’insostenibilità economica e la presunta violazione delle soglie di variazione contrattuale sono state giudicate infondate. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità tecnica e programmatoria nella scelta dei criteri di dimensionamento e nella determinazione della base d’asta nelle procedure ad evidenza pubblica, purché tali scelte non siano manifestamente irragionevoli, arbitrarie o illogiche. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto legittima la decisione del Comune di basare la stima economica e la quantificazione dei pasti sulla platea potenziale degli utenti e non sui dati storici, considerando tale scelta espressione di una valutazione prognostica coerente con gli obiettivi di servizio. Le contestazioni relative all’insostenibilità economica dell’appalto, ai rischi trasferiti all’affidatario e all’illegittima applicazione delle soglie di variazione quantitativa sono state rigettate, in quanto fondate su mere divergenti valutazioni imprenditoriali e su un’inesatta interpretazione delle norme del Codice degli Appalti. La sentenza evidenzia che la normativa sulle modifiche contrattuali (art. 120 d.lgs. 36/2023) non opera nella fase di progettazione della gara, bensì solo nell’esecuzione, e che la base d’asta e il PEF erano qualificati come meramente indicativi. Dato il carattere non manifestamente illogico della scelta amministrativa e l’assenza di vizî istruttori evidenti, il ricorso è stato respinto.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 120 del Codice degli Appalti viene invocato dal ricorrente per sostenere che la differenza tra i pasti stimati e quelli storicamente erogati (scarto del 22%) avrebbe imposto ab origine una riduzione delle prestazioni superiore alla soglia legale di tolleranza del 20%, di fatto privando l’operatore del diritto alla rinegoziazione. Il TAR chiarisce tuttavia che l’art. 120 disciplina le modifiche quantitative alle prestazioni nel corso dell’esecuzione del contratto, non la fase di progettazione o la stima iniziale del fabbisogno. L’eventuale scostamento tra il dato storico e la stima iniziale non integra una ‘variazione’ contrattuale ai sensi della norma, ma rientra nell’ambito della programmazione e della discrezionalità amministrativa che non può essere sindacata dal giudice amministrativo salvo manifesta irragionevolezza.



