Gara-ponte per concessioni balneari a Roma: legittimità della procedura selettiva e dei criteri di assegnazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società operante nel settore turistico contro la procedura di gara-ponte indetta dal Comune di Roma per l’assegnazione di 31 concessioni demaniali marittime a finalità turistiche e ricreative. Il ricorso, che contestava la durata annuale delle concessioni, la previsione di una royalty variabile, i criteri di partecipazione e la mancanza di indicazioni sull’indennizzo, viene in parte dichiarato inammissibile e in parte infondato. Il Tribunale riconosce la legittimità della scelta di Roma Capitale di indire una gara temporanea, in mancanza di concessioni attive, nelle more della piena applicazione della nuova disciplina statale, ritenendo adeguati i criteri pro-concorrenziali e le modalità di suddivisione e aggiudicazione dei lotti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si fonda sull’attuale quadro normativo nazionale relativo al rilascio delle concessioni demaniali marittime e sul principio della competenza legislativa statale in materia di concorrenza. Il giudice ha chiarito che, nonostante le nuove regole statali prevedano un periodo minimo di durata delle concessioni e specifiche modalità di affidamento, la situazione peculiare del litorale romano (assenza di concessioni in essere) consente l’indizione di una gara-ponte a carattere temporaneo, finalizzata a garantire la continuità dei servizi balneari e nel rispetto della programmazione ordinata delle future gare ordinarie. Sono stati ritenuti legittimi sia l’inserimento della royalty come criterio economico, sia i vincoli di partecipazione e aggiudicazione dei lotti, configurati per favorire la diversificazione degli operatori e la concorrenza tra piccole e medie imprese. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la disciplina statale si applica immediatamente, ma lascia agli enti una certa flessibilità nelle more della piena operatività delle nuove procedure. Infine, la previsione sull’indennizzo (assente in questo caso) non era dirimente, vista l’assenza di concessionari uscenti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 58 del Codice degli Appalti è stato richiamato dalla parte ricorrente per contestare i vincoli di partecipazione e aggiudicazione, affermando che non sarebbero previsti dalla normativa di settore e che il bando non ne avrebbe adeguatamente motivato l’utilizzo. Il TAR, invece, ha ritenuto che la suddivisione in lotti e il limite al numero di lotti aggiudicabili a ciascun operatore, anche se non espressamente citati come da art. 58, siano strumenti legittimi e coerenti con i principi pro-concorrenziali e di massima partecipazione sottesi sia alla normativa statale sulle concessioni demaniali sia allo stesso art. 58, che privilegia la suddivisione per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e la concorrenza. Il Tribunale evidenzia che tali vincoli non restringono ingiustificatamente il mercato ma realizzano una distribuzione più ampia delle opportunità tra diversi operatori.



