Illegittimità dell’esclusione da gara per modalità formale di presentazione dei curricula: riaffermazione dei principi di risultato, fiducia e massima partecipazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento di esclusione di una società da una procedura di gara pubblica, motivata dalla presunta mancanza o irregolarità formale nella presentazione dei curricula dei lavoratori richiesti dall’offerta tecnica. Il Tribunale ha riconosciuto che i curricula erano comunque presenti, anche se inseriti nel corpo del documento tecnico e non come file separati, e che le informazioni relative a tutti i soggetti erano integralmente individuabili, anche per i due lavoratori per i quali era avvenuto un refuso di allegazione. L’esclusione è stata ritenuta eccessivamente formalistica e in contrasto con i principi di risultato, fiducia verso gli operatori, accesso al mercato e tassatività delle cause di esclusione. Il TAR ha ordinato la riammissione dell’operatore alla gara.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulle garanzie offerte agli operatori economici nel settore degli appalti pubblici, in particolare sui principi di risultato, fiducia nei rapporti tra stazione appaltante e operatori, accesso al mercato e sulla tassatività delle cause di esclusione. Il TAR ha ritenuto che la presenza dei curricula, anche se in un formato o posizione diversi da quelli idealmente richiesti dal disciplinare, costituisce comunque adempimento sostanziale della lex specialis di gara, in assenza di pregiudizio concreto agli interessi pubblici tutelati. L’interpretazione eccessivamente rigida delle clausole da parte della stazione appaltante è stata giudicata non conforme al nuovo codice degli appalti e ai principi comunitari, nonché contraria agli indirizzi giurisprudenziali volti a favorire la più ampia partecipazione e la ricerca del miglior offerente. Il provvedimento di esclusione è stato quindi annullato e l’amministrazione obbligata a riammettere l’operatore alla gara con valutazione sostanziale della documentazione presentata.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato per affermare che l’obiettivo delle gare è la selezione della migliore offerta per risultato qualitativo ed efficienza. L’esclusione per meri formalismi informatici, che non pregiudicano la verifica dei requisiti o la valutazione tecnica, è contraria a tale principio.
Centrale per la valutazione della buona fede e della correttezza tra amministrazione e concorrente; la sentenza sottolinea che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere con fiducia e buon senso, valorizzando la sostanza e non la mera forma della documentazione presentata.
Rilevante a sostegno della massima apertura e non discriminazione nell’accesso al mercato delle gare pubbliche. L’esclusione motivata da ragioni formali e non sostanziali, come nel caso di specie, limita ingiustificatamente la concorrenza.
Determinante per il principio della tassatività delle cause di esclusione: la sentenza considera illegittima la creazione, da parte della stazione appaltante, di cause di esclusione non previste espressamente dal codice o che non incidono in modo sostanziale sulla completezza dell’offerta.
Richiamato per ribadire la corretta applicazione delle regole di procedura aperta e per ricordare che il caso oggetto del giudizio si inserisce in una gara aperta sopra soglia, con i relativi oneri di trasparenza e non discriminazione.
Il soccorso istruttorio è discusso ma ritenuto non applicabile in caso di presunta incompletezza dell’offerta tecnica; la sentenza afferma che qui il problema non era sanabile con soccorso, ma riguardava la reale completezza e leggibilità dei dati richiesti nella documentazione già prodotta.
Centrale per affermare che la verifica di conformità ai requisiti e la selezione deve essere compiuta in modo sostanziale e non formale, valorizzando la effettiva capacità tecnica dimostrata dall’operatore e non vizi formali nella modalità di allegazione dei documenti.



