Annullamento dell’aggiudicazione per mancata applicazione della clausola sociale e attribuzione illegittima di punteggi nella gara per la concessione di servizio ristoro
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha annullato l’aggiudicazione della concessione per la gestione di un punto ristoro e distributori automatici in una scuola pubblica perché l’aggiudicataria non ha rispettato la clausola sociale prevista dalla lex specialis, non presentando un piano di assorbimento del personale uscente. È stato inoltre riconosciuto come illegittimo il punteggio assegnato per il possesso di un certificato ISO scaduto. La sentenza dispone l'annullamento dell’atto di aggiudicazione e condanna la controinteressata alle spese di lite.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’accertamento di due principali vizi nell’aggiudicazione: (1) la controinteressata non ha rispettato l’obbligo, previsto sia dalla legge di gara sia dall’art. 57 del Codice degli Appalti, di presentare un piano di assorbimento del personale addetto al servizio, elemento richiesto a pena di esclusione e finalizzato alla tutela della continuità occupazionale, elemento centrale delle clausole sociali; (2) la controinteressata ha ottenuto un punteggio per il possesso di una certificazione ISO 22000:2018 risultata invece scaduta. La stazione appaltante, ritenendo erroneamente rispettata la clausola sociale e attribuendo ingiustamente il punteggio sul certificato, ha commesso vizi che incidono direttamente sulla legittimità della graduatoria: sottraendo i punti indebitamente attribuiti, la prima classificata non sarebbe risultata vincitrice. La sentenza richiama il carattere cogente delle clausole sociali, come ribadito dalla disciplina di gara e dalla normativa vigente, e si sofferma sulla necessità che l’esclusione operi in presenza di mancata accettazione di tali obblighi. L’organo giudicante, riscontrando la fondatezza delle censure, annulla quindi la determinazione di aggiudicazione, lasciando all’amministrazione margini di discrezionalità per i provvedimenti successivi nel rispetto dei principi enunciati.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 57 del d.lgs. 36/2023 è stato applicato per valutare la regolarità dell’aggiudicazione in relazione all’obbligo di inserire e rispettare, nei bandi di gara, clausole sociali finalizzate alla tutela della stabilità occupazionale, inclusione e pari opportunità. La sentenza esplicita che la lex specialis di gara, in aderenza al disposto dell’articolo, richiedeva l’assorbimento del personale uscente da parte dell’aggiudicatario come requisito di ammissibilità dell’offerta. Poiché l’aggiudicataria non ha presentato un valido piano di assorbimento né ha fornito prove di incompatibilità organizzativa per derogare a tale obbligo, è stata ritenuta inadempiente. L’articolo 57 ha quindi fornito la base giuridica per dichiarare illegittima l’aggiudicazione e per fondare la necessità di reintegrare la tutela occupazionale richiesta, nonché per escludere l’offerta dalla procedura.



