27/08/2025
Art. 1Art. 11Art. 41Art. 57Art. 83Art. 108Art. 110

Rigetto del ricorso avverso l’aggiudicazione di gara per accordo quadro lavori manutenzione ASL ROMA 1: verifica congruità offerta e rispetto dei principi del Codice degli Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della società seconda classificata (RTI Alfredo Cecchini) contro l’aggiudicazione a favore dell’RTI Burlandi Franco – Blasi Costruzioni in una gara indetta dall’ASL Roma 1 per un accordo quadro di lavori di manutenzione. La ricorrente lamentava incongruità dell’offerta aggiudicataria, punteggi erroneamente attribuiti, asserita modifica in sede giustificativa, uso improprio di diversi CCNL per la manodopera e carenza di clausole ambientali nel bando. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure: la valutazione di congruità dell’offerta è stata giudicata complessiva e non parcellizzata, la stima dei costi delle migliorie gratuite dell’aggiudicatario risultava fondata, la metodologia di calcolo del costo del personale era corretta per la natura ‘a richiesta’ dell’appalto e non sono state configurate violazioni sostanziali dei CCNL richiesti. Anche le doglianze sulle clausole ambientali sono state respinte poiché previste correttamente negli atti di gara.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si basa sull’orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica dell’anomalia dell’offerta deve valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta nel suo complesso, senza soffermarsi su scostamenti minori relativi a singole voci, purché la compensazione tra voci garantisca affidabilità. Il TAR ha confermato che la stima dei costi delle migliorie proposte gratuitamente era coerente con il reale contenuto delle attività offerte, mentre la quantificazione maggiorata prospettata dalla ricorrente era fuorviante. Quanto alla manodopera, il collegio ha ribadito che la previsione del personale e delle ore lavorative in un appalto-accordo quadro è necessariamente prognostica e legata ai futuri contratti applicativi. Sulla questione dei CCNL, è risultato che l’aggiudicataria ha rispettato le indicazioni del bando applicando il CCNL Edilizia e, per attività accessorie, il CCNL Metalmeccanici, senza violare le tutele salariali o normative. Le contestazioni sui criteri ambientali minimi (CAM) sono state smentite dalla presenza puntuale delle relative previsioni nei documenti di gara. Il ricorso della seconda classificata è stato quindi respinto, con condanna alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L’articolo 1 sul principio del risultato ha ispirato il giudizio dell’Amministrazione e del TAR nell’attribuire centralità all’affidamento efficace dell’appalto, alla scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa e alla verifica della sostenibilità globale dell’offerta, ribadendo la priorità degli interessi pubblici di efficienza, efficacia, qualità e trasparenza nelle procedure di gara.

Articolo 11

È stato chiamato in causa per la questione del rispetto del CCNL di settore nelle offerte: il TAR ha constatato che l’aggiudicataria ha applicato correttamente il CCNL Edilizia per l’attività principale, utilizzando il CCNL Metalmeccanici solo per attività accessorie, in conformità alle previsioni del bando e della norma, e senza ledere la tutela dei lavoratori.

Articolo 41

Richiamato nei motivi di ricorso e implicitamente nella valutazione complessiva della progettazione e delle migliorie offerte, è stato interpretato in modo da confermare che la progettazione, le proposte migliorative e i relativi costi devono soddisfare i bisogni della collettività e garantire conformità normativa in termini di costi, qualità e sostenibilità.

Articolo 57

Contestato dalla ricorrente per presunta mancata previsione dei CAM nei documenti di gara; il TAR ha accertato, invece, che le clausole ambientali minime erano correttamente inserite nel disciplinare e nel capitolato, così come richiesto dall’articolo, garantendo la piena sostenibilità ambientale dell’appalto.

Articolo 83

Menziato nei motivi di ricorso in relazione alla completezza del bando di gara e alla corretta indicazione delle informazioni richieste; il TAR ha implicitamente riconosciuto la regolarità della redazione degli atti di gara e la presenza delle informazioni previste dalla norma.

Articolo 108

Centrale per la valutazione del criterio di aggiudicazione applicato (offerta economicamente più vantaggiosa): il TAR ha ritenuto legittimo il metodo di valutazione delle offerte, il bilanciamento fra qualità e prezzo e la trasparenza dei punteggi assegnati, nel rispetto dei principi e delle finalità dell’articolo.

Articolo 110

Determinante per la verifica della presunta anomalia dell’offerta; il TAR ha ribadito il principio che la valutazione di anomalia non è rigidamente aritmetica ma deve accertare, in modo complessivo e concreto, la sostenibilità e affidabilità dell’offerta, confermando la correttezza della procedura adottata dalla stazione appaltante.

Articoli di riferimento