Illegittimità dell'annullamento parziale della gara e indizione di una nuova procedura: rigetto del ricorso dell’operatore secondo classificato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso principale della Società Cospexa, che contestava l'aggiudicazione di un lotto di servizi socio-riabilitativi disposta dalla ASL Roma 2, e ha respinto i motivi aggiunti con cui si chiedeva l’annullamento della nuova gara indetta dalla stessa ASL. Dopo aver riscontrato errori nella valutazione delle offerte, la stazione appaltante aveva annullato l'aggiudicazione e indetto una nuova procedura aperta, ritenendo non praticabile lo scorrimento della graduatoria per violazione del principio di segretezza delle offerte a causa dell'avvenuta conoscenza delle proposte economiche. Il TAR ha ritenuto legittima la scelta della ASL e ha respinto anche la domanda di risarcimento danni della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la controversia tra la società Cospexa, seconda classificata in una gara per l’affidamento di servizi socio-riabilitativi, e la ASL Roma 2. Cospexa aveva impugnato gli atti di gara, sostenendo che un mero errore di calcolo l'avesse privata dell'aggiudicazione e lamentando anche l'ammissione di un'offerta economicamente anomala. Dopo l’istanza cautelare accolta dal TAR, la ASL ha revocato l’aggiudicazione e ha disposto la riedizione della valutazione delle offerte, tuttavia – poiché le offerte economiche erano già note – la Commissione non poteva più correggere i punteggi o procedere allo scorrimento senza ledere il principio di segretezza e imparzialità. La ASL ha perciò optato per annullare la procedura e bandire una nuova gara. Il TAR ha ritenuto corretta questa soluzione, in ossequio ai principi di segretezza delle offerte, imparzialità e parità di trattamento, e ha chiarito che, una volta nota l’offerta economica, ogni riedizione della graduatoria sarebbe stata viziata. Nessun diritto soggettivo all’aggiudicazione residuava dunque in capo a Cospexa, che non ha ottenuto il risarcimento del danno chiesto. Le spese sono state compensate, in ragione della complessità della vicenda.
Collegamenti al Codice Appalti
La ricorrente aveva invocato i principi di buona fede e tutela dell’affidamento per sostenere che, riconosciuto l’errore nella valutazione delle offerte, la stazione appaltante avrebbe dovuto semplicemente correggere l’errore e aggiudicarle la gara, anziché indire una nuova gara. Il TAR sottolinea tuttavia che la tutela dell’affidamento trova un limite nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e legalità, e che la scelta di rinnovare la gara, anziché sanare la precedente procedura ormai viziata dalla perdita della segretezza delle offerte, era conforme ai principi generali, anche quelli di cui all’art. 5.
L’articolo è stato applicato nella parte in cui la ASL Roma 2, una volta annullata l’aggiudicazione per i vizi riscontrati e per i profili di compromissione della segretezza delle offerte, ha deciso di ricorrere alla procedura aperta, disciplinata dall’art. 71 del nuovo Codice, per garantire la par condicio e la trasparenza. Il TAR ha ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di indire una nuova gara aperta ex art. 71, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria viziata.



