27/08/2025
Art. 5Art. 71Art. 98Art. 107Art. 108

Esclusione per irregolarità formale e sindacato sulle valutazioni tecniche nelle gare d’appalto: il caso della ASL Roma 2

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Cospexa contro l’aggiudicazione del Lotto 3 della gara indetta dalla ASL Roma 2 in favore del RTI Manser/Collegamenti, relativa a servizi di sostegno alla persona. Cospexa contestava la mancata esclusione dell’aggiudicataria per presunta omissione di un documento richiesto a pena di esclusione e, con motivi aggiunti, la valutazione tecnica della commissione su specifici criteri. Il giudice ha ritenuto che la presunta irregolarità documentale fosse meramente formale e priva di rilevanza sostanziale, anche in ragione dell’ambiguità della lex specialis, e che la valutazione tecnica della commissione non fosse censurabile, trattandosi di attività discrezionale insindacabile se non per manifesta illogicità o abnormità assente nel caso di specie.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che una mancata presentazione di un allegato, in presenza di altri documenti che comunque contengano tutte le informazioni richieste, non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore qualora si tratti di mancanze formali prive di impatto sostanziale sull’offerta. Inoltre, le valutazioni tecniche operate dalla commissione di gara rientrano nella discrezionalità amministrativa e rimangono insindacabili in sede giurisdizionale salva l’evidenza di irrazionalità, manifesta illogicità o travisamento dei fatti, circostanze che non sussistono nel caso in esame. L’interpretazione restrittiva delle clausole escludenti e il rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento impediscono l’esclusione per mere irregolarità formali, soprattutto in presenza di ambiguità della lex specialis. Pertanto, il TAR ha confermato la correttezza dell’operato della stazione appaltante e la legittimità dell’aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 5

Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è richiamato indirettamente nella valutazione dell’irregolarità formale: il TAR valorizza la necessità che le parti e la stazione appaltante agiscano correttamente, escludendo sanzioni estreme come l’esclusione per mere carenze formali che non pregiudichino la sostanza dell’offerta, specie in presenza di ambiguità della documentazione di gara.

Articolo 71

L’articolo disciplina la procedura aperta utilizzata per la gara in oggetto. Il TAR verifica la regolarità formale della procedura e la corretta gestione delle fasi di gara sulla base di questa norma, confermando la legittimità dell’iter adottato.

Articolo 98

Cospexa aveva ipotizzato la presenza di dichiarazioni false e fuorvianti e, dunque, di un grave illecito professionale. Il TAR chiarisce che nel caso di specie non emergono condotte tali da poter configurare una violazione dei presupposti di esclusione automatica per illecito professionale, non essendoci né frode né comportamento scorretto determinante ai fini dell’esclusione dalla gara.

Articolo 107

Questo articolo viene richiamato rispetto all’obbligo della stazione appaltante di selezionare gli operatori sulla base della conformità ai requisiti e ai documenti di gara. La sentenza spiega che l’offerta del RTI Manser era comunque conforme, non essendo integrate violazioni sostanziali delle regole di gara, e che le censure sulle valutazioni tecniche non possono comportare esclusione se non abnormi.

Articolo 108

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la ponderazione dei criteri di aggiudicazione devono essere conformi a quanto previsto nella lex specialis e nell’articolo in oggetto. Il TAR riconosce l’ampio margine di discrezionalità della commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi e la non sindacabilità delle valutazioni ‘di merito’ sulle offerte, se non in casi di manifesta illogicità, che qui non sussistono.

Articoli di riferimento