Rigetto del ricorso contro AGCM: conferma della sanzione per intesa anticoncorrenziale nelle gare d'appalto della Marina Militare di Taranto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Chiome in Liquidazione s.r.l. contro la delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che aveva irrogato una sanzione all’impresa per la partecipazione a un’intesa orizzontale volta a spartire il mercato in occasione di gare d’appalto bandite dall’Arsenale della Marina Militare di Taranto (2018-2020). Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate dalla ricorrente, confermando la legittimità dei tempi e delle modalità del procedimento sanzionatorio, la correttezza della ricostruzione del mercato rilevante e la proporzionalità della sanzione irrogata.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il caso di una società sanzionata dall’AGCM, in solido con altre imprese, per aver violato le norme sulla concorrenza partecipando a pratiche collusive (bid rigging) tese a spartire a priori le aggiudicazioni di importanti commesse pubbliche della Marina Militare. Il giudice amministrativo, dopo aver esaminato la procedura seguita dall’AGCM e le eccezioni della ricorrente (presunti vizi procedurali, tardività, carenza motivazionale, erronea individuazione e delimitazione del mercato rilevante, sproporzione della sanzione), ha riconosciuto la correttezza del procedimento e delle valutazioni dell’Autorità. In particolare, il TAR ha chiarito che i termini procedurali devono rispettare il principio del termine ragionevole ma non sono perentori né producono automaticamente nullità del provvedimento; che la definizione del mercato rilevante è discrezionale, ma immune da irragionevolezza o illogicità nel caso di specie; che la prova dell’intesa può fondarsi anche su indizi gravi, precisi e concordanti, compresi elementi esogeni ed endogeni; che la quantificazione della sanzione è conforme alle linee guida AGCM e che eventuali attenuanti per collaborazione devono consistere in un contributo effettivo e qualificato. Non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio concreto ai diritti di difesa, il ricorso è stato respinto e la sanzione confermata.



