27/11/2025

Respinto il ricorso contro la sanzione AGCM per intesa restrittiva nella ripartizione di gare pubbliche dell’Arsenale di Taranto

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della società Comerin s.r.l. avverso il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva sanzionato l’azienda, insieme ad altre, per aver partecipato a un'intesa anticoncorrenziale (bid rigging) volta alla spartizione a tavolino di gare pubbliche bandite dall’Arsenale della Marina Militare di Taranto tra il 2018 e il 2020. Il Tribunale afferma la legittimità dell’operato dell’Autorità sia nei profili procedurali (tempistica di avvio e conclusione dell’istruttoria, motivazione delle proroghe), sia nel merito dell’accertamento dell’intesa restrittiva della concorrenza. Le prove acquisite (intercettazioni e documenti) risultano idonee a dimostrare il coordinamento illecito tra le imprese, e le giustificazioni addotte dalla ricorrente sono giudicate inidonee a superare le evidenze raccolte. La determinazione della sanzione è ritenuta proporzionata e correttamente motivata.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la pretesa tardività nell’avvio dell’istruttoria dell’AGCM non sussiste alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE e Consiglio di Stato: il termine perentorio di 90 giorni non si applica rigidamente in materia antitrust, dovendo prevalere il principio del termine ragionevole e la tutela effettiva della concorrenza. Similmente, il Tribunale ritiene fondate le motivazioni delle proroghe nei termini dell’istruttoria, richiamando la complessità e la necessità di garantire il diritto di difesa. Nel merito, il comportamento delle società coinvolte integra un’intesa restrittiva della concorrenza (art. 101 TFUE e art. 2 L. 287/1990), con prove documentali e indiziarie sufficienti a dimostrare la collusione per la spartizione delle gare pubbliche. Non hanno rilievo, in assenza di un grave pregiudizio alle difese, le presunte violazioni procedurali. La quantificazione della sanzione rispetta i criteri delle Linee Guida AGCM e la richiesta di attenuanti viene respinta per carenza dei presupposti. Il TAR conferma quindi la legittimità della sanzione e condanna la ricorrente alle spese.