27/11/2025

Legittimità della sanzione AGCM per intesa restrittiva della concorrenza tra imprese in gare d’appalto pubbliche – respinto il ricorso del Consorzio Chiome

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso del Consorzio Chiome contro la sanzione Antitrust inflitta dall’AGCM per partecipazione ad un’intesa restrittiva della concorrenza (cd. bid rigging) in una serie di gare pubbliche bandite dall’Arsenale della Marina Militare di Taranto tra il 2018 e il 2020. Secondo il giudice, la condotta collusiva – consistente nella ripartizione concordata delle aggiudicazioni tra concorrenti – risulta comprovata da un quadro probatorio significativo (intercettazioni, concordamenti, comportamenti anomali). Non sono emerse violazioni procedurali gravi tali da inficiare la legittimità dell’azione dell’AGCM. Le doglianze del Consorzio in ordine alla tardività del procedimento, alla motivazione delle proroghe e all’insussistenza dell’intesa sono state tutte dichiarate infondate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza fa chiarezza su due profili fondamentali: legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio condotto dall’AGCM e fondatezza nel merito dell’accertamento dell’intesa restrittiva (accordo tra concorrenti per la spartizione delle commesse pubbliche). Il TAR ha richiamato la recente giurisprudenza europea in tema di termini procedimentali: il termine di 90 giorni per l’avvio dell’istruttoria decorre solo quando l’Autorità sia effettivamente in possesso di tutti gli elementi necessari, e la sua violazione comporta effetti solo se sia dimostrato un concreto pregiudizio per i diritti di difesa dell’impresa coinvolta, cosa non avvenuta nel caso di specie. Sull’esistenza dell’intesa, il TAR ha ritenuto corretta e ragionevole la ricostruzione probatoria dell’AGCM: dalle intercettazioni e dai comportamenti delle parti emerge un piano di spartizione delle aggiudicazioni tra imprese, con reciproci accordi sulle offerte da presentare e sulle gare da “lasciare”. Argumenti come la presenza di gare a ribasso significativo e l’uso di piattaforme aperte (MEPA) non escludono la possibilità di accordi anticoncorrenziali se, come accertato, sussistono elementi oggettivi di collusione. Infine, la quantificazione della sanzione è stata ritenuta proporzionata e motivata sulla gravità della condotta lesiva della concorrenza pubblica.