Appalti pubblici e intesa illecita: legittima la sanzione AGCM per spartizione del mercato nell'indotto della Marina Militare di Taranto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso del Consorzio Navalmeccanico Taranto C.N.T., confermando la sanzione dell’AGCM per un’intesa orizzontale segreta volta alla spartizione del mercato in numerose gare d’appalto bandite dall’Arsenale militare di Taranto tra il 2018 e il 2020. La ricorrente contestava la tardività dell’avvio e della conclusione del procedimento e l’insussistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza, ma il Tribunale ha ritenuto infondate tali doglianze, affermando che la normativa europea e nazionale non impone un termine perentorio di avvio e conclusione, se non per il rispetto del ragionevole termine e dei diritti di difesa. Inoltre, è stato riconosciuto che la condotta delle imprese era effettivamente collusiva e volta ad alterare il normale gioco concorrenziale nelle procedure di affidamento di servizi pubblici.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha ritenuto l'operato dell’AGCM conforme ai principi nazionali ed europei, tanto nella scansione dei termini procedimentali quanto nella valutazione della sussistenza di una intesa illecita (bid rigging) tra operatori economici. In particolare, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che i termini di 90 giorni per l’avvio del procedimento istruttorio dettati dalla legge italiana non sono perentori in materia antitrust: prevale il principio del 'termine ragionevole' e la necessità di garantire i diritti di difesa, senza annullare d'ufficio i procedimenti per il solo decorso dei termini. Inoltre il TAR ha giudicato fondate le risultanze istruttorie: dalle intercettazioni e dai documenti emergeva la volontà concertata tra imprese di spartirsi le gare e di condizionarne l’esito. La pretesa della ricorrente che la partecipazione tramite MEPA e l’assenza di ribassi troppo bassi escludessero la collusione non è stata accolta: la platea effettiva dei partecipanti era comunque limitata e la condotta ha inciso negativamente sulla concorrenzialità. Anche la sanzione è stata ritenuta congrua e proporzionata, non essendo emersi estremi per un'attenuante.



