27/11/2025

Reiezione del ricorso TPS Taranto S.r.l. contro sanzione AGCM per intesa restrittiva della concorrenza in gare d’appalto presso l’Arsenale Militare di Taranto

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da TPS Taranto S.r.l. contro il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, nel 2023, aveva accertato e sanzionato la società per aver partecipato, insieme ad altre imprese, a una intesa segreta finalizzata alla spartizione di gare d’appalto pubbliche bandite dalla Marina Militare tra il 2018 e il 2019. Il Tribunale ha ritenuto legittimo sia il procedimento sanzionatorio sia la quantificazione della sanzione stessa, respingendo le doglianze della ricorrente in tema di tempistica procedimentale, motivazione, definizione del mercato rilevante e criteri di aggravamento della sanzione.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Lazio, Sezione Prima, ha valutato le censure della ricorrente TPS Taranto S.r.l., che lamentava presunte violazioni procedurali (avvio tardivo dell’istruttoria, motivazione delle proroghe istruttorie), errori nella definizione del mercato rilevante, insussistenza di elementi costitutivi dell’intesa illecita, e sproporzione della sanzione. Il giudice ha ritenuto che, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE e dal Consiglio di Stato, in materia antitrust la tempistica delle fasi procedimentali dell’AGCM debba rispettare il principio del termine ragionevole (e non quello perentorio), e che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare un effettivo pregiudizio ai propri diritti di difesa, non ravvisabile nel caso di specie. La motivazione delle proroghe dell’istruttoria è stata ritenuta adeguata, atteso l’alto numero di gare e la complessità istruttoria. Quanto al merito, la sentenza ha confermato che dall’istruttoria dell’AGCM risultano sufficienti indizi e prove, sia endogeni sia esogeni, di una concertazione (bid rigging) tra aziende per la ripartizione degli affidamenti, con effetti restrittivi della concorrenza, anche in un contesto di piattaforma aperta come il MEPA, la cui ampiezza non escludeva la possibilità di limitare la concorrenza. Anche la quantificazione della sanzione - e il relativo aggravamento per recidiva - sono stati ritenuti corretti e coerenti con i parametri delle Linee Guida AGCM e con la normativa UE e nazionale. La sentenza quindi conferma la legittimità dell’azione antitrust nell’ambito degli appalti pubblici e la centralità della tutela della concorrenza.