28/05/2026
Art. 11Art. 36Art. 41Art. 57Art. 108Art. 110

Annullamento dell’aggiudicazione per mancato rispetto dei minimi salariali nel servizio di pulizia della Regione Lazio

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso principale di Multiservice Società Cooperativa e annullato l’aggiudicazione della gara per i servizi di pulizia delle sedi delle amministrazioni di Roma Capitale, assegnata al RTI Team Service. La principale motivazione risiede nell’accertata violazione dei minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale vigente; l’offerta dell’aggiudicataria non rispettava tali minimi retributivi, motivo che impone l’esclusione automatica dalla gara. Il ricorso incidentale presentato dall’aggiudicataria, che chiedeva l’esclusione della ricorrente per analoghi motivi, è stato dichiarato inammissibile, poiché la verifica sulla congruità della sua offerta non era ancora stata svolta dalla stazione appaltante. La Regione Lazio dovrà ora procedere a una nuova valutazione delle offerte.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sul principio che la tutela dei minimi salariali rappresenti un vincolo inderogabile nelle gare pubbliche, garantito sia dal Codice degli Appalti che dalla giurisprudenza. L’aggiudicataria aveva presentato un’offerta la cui componente di costo del personale era calcolata su tabelle salariali superate, non tenendo conto degli incrementi contrattuali già noti e vigenti al momento di presentazione dell’offerta e delle giustificazioni. Secondo l’art. 110 d.lgs. 36/2023, qualsiasi offerta che non rispetti i minimi salariali va esclusa automaticamente, senza possibilità di giustificazioni, e la clausola di revisione prezzi non può sanare questa violazione. Gli altri motivi di ricorso (come quelli sui costi della formazione o sulle modifiche delle giustificazioni) sono stati respinti, non essendo emersa prova di errori gravi o incidenza sostanziale sull’equilibrio dell’offerta. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato inammissibile perché, secondo l’art. 34 c.p.a., il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dalla stazione appaltante (in questo caso, la verifica dell’anomalia dell’offerta della ricorrente). La sentenza ribadisce che la garanzia dei trattamenti retributivi minimi è requisito essenziale per la validità dell’offerta e per la tutela dei lavoratori.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

Invocato per sostenere che la stazione appaltante e gli operatori economici devono applicare il CCNL vigente e garantire che il costo del personale sia almeno pari ai minimi previsti. La violazione di questo articolo ha comportato la fondatezza del ricorso principale e l’esclusione dell’aggiudicataria.

Articolo 36

Richiamato riguardo al diritto di accesso agli atti di gara e alla documentazione da parte della ricorrente, anche in funzione della trasparenza e della possibilità di tutelare le proprie ragioni nel processo amministrativo.

Articolo 41

Richiamato per il riferimento alle tabelle ministeriali che fissano i minimi salariali da rispettare, cui le offerte devono attenersi ai sensi del comma 13 di tale articolo. Nella sentenza, il TAR chiarisce che il costo del personale deve rispettare tali minimi senza deroghe.

Articolo 57

Centrato sulle clausole sociali e sulla tutela dei lavoratori, viene richiamato nei motivi di ricorso per sostenere l’importanza del rispetto dei contratti collettivi e dei criteri di sostenibilità sociale e retributiva nell’aggiudicazione degli appalti pubblici.

Articolo 108

Invocato sia in relazione ai criteri di aggiudicazione sia, specificamente, al comma 12, secondo cui a seguito dell’esclusione di un’offerta vanno ricalcolati punteggi e graduatorie. Inoltre sottolinea la necessità che i costi di manodopera siano corretti e trasparenti.

Articolo 110

Fondamentale nella sentenza: il TAR afferma che la violazione dei minimi salariali integra un’anomalia insanabile e impone l’esclusione automatica dell’offerta (commi 4 e 5, lett. d). Non sono ammesse giustificazioni in tema di minimi salariali, e la revisione prezzi non può sanare la carenza iniziale. È anche il fulcro del rigetto del ricorso incidentale: la verifica sull’anomalia dell’offerta della ricorrente spetta alla stazione appaltante e non può essere oggetto di esame anticipato da parte del giudice.

Articoli di riferimento