Rigetto del ricorso avverso l'aggiudicazione della gara per la fornitura del vitto penitenziario: legittimità degli atti di gara e dell'ammissione dei concorrenti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Pastore S.r.l. contro l'aggiudicazione della gara per la fornitura del vitto negli istituti penitenziari regionali, confermando la legittimità dell'ammissione della ditta aggiudicataria e di tutti gli atti di gara. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le doglianze circa presunti illeciti professionali, vizi nella verifica dell'anomalia delle offerte, composizione della commissione giudicatrice, violazioni sui costi della manodopera, e mancato rispetto dei criteri ambientali minimi. È stata riconosciuta l’ampia discrezionalità della stazione appaltante e la correttezza delle procedure seguite.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ha ribadito la centralità della discrezionalità amministrativa nelle valutazioni di affidabilità, congruità e ammissione dei concorrenti alle gare pubbliche. Pastore S.r.l. aveva impugnato l'aggiudicazione lamentando, tra l'altro, la sussistenza di gravi illeciti professionali a carico della vincitrice, la mancata attivazione della verifica di anomalia per la seconda classificata, la composizione non idonea della commissione di gara, errori nella gestione dei costi della manodopera e la violazione dei criteri ambientali minimi. Il TAR ha respinto tutte le doglianze: ha evidenziato che l’amministrazione ha valutato correttamente e in maniera approfondita la posizione penale dell’aggiudicataria, senza automatismi espulsivi; che la verifica di anomalia era stata svolta regolarmente e secondo i principi giurisprudenziali, con giudizio globale e non atomistico dell’offerta; che la commissione possedeva competenze adeguate secondo legge; che la procedura aveva correttamente qualificato l’appalto quale fornitura, non richiedendo lo scorporo dei costi della manodopera; che i criteri ambientali erano stati rispettati. Inoltre, la contestazione su atti non immediatamente impugnati si è rivelata irricevibile. Le spese sono state compensate per la complessità del contenzioso.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 41, in particolare il comma 14, viene richiamato dalla ricorrente per sostenere che la stazione appaltante avrebbe dovuto indicare i costi della manodopera da scorporare dall’importo soggetto a ribasso anche per l’appalto di fornitura. Il TAR, però, chiarisce che questa previsione si applica solo a lavori e servizi e non alle forniture semplici come quella in oggetto. La stazione appaltante ha correttamente escluso l’obbligo di indicazione per questa procedura.
L’articolo 57 è richiamato riguardo all’obbligo di rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) nelle forniture pubbliche. Pastore S.r.l. lamentava la presunta violazione dei CAM per l’inclusione di specie ittiche a rischio nelle tabelle vittuarie. Il TAR sottolinea che la normativa prevede criteri di sostenibilità e misure premiali, ma non vieta in modo assoluto tali specie, purché si rispettino le condizioni di sostenibilità ambientale previste nei CAM e nel DM 10 marzo 2020.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la composizione della commissione giudicatrice. Il TAR conferma che l’articolo 93 richiede competenze nel settore oggetto di gara, ma non necessariamente specializzazioni accademiche o scientifiche elevate. È sufficiente un collegio multidisciplinare con esperienza e conoscenze adeguate ai profili richiesti dall’appalto, requisito soddisfatto nella procedura esaminata.
Centrale per la valutazione della legittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria. Il TAR ribadisce che le cause di esclusione non sono automatiche e che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, deve svolgere un’istruttoria sulla concreta rilevanza di eventuali illeciti professionali, apprezzando la reale incidenza sull’affidabilità del concorrente. Nel caso di specie, è stata esclusa qualsiasi automatica esclusione, dato che le valutazioni del RUP erano motivate e non manifestamente illogiche.



