Gara per la fornitura di derrate alimentari agli istituti penitenziari del Lazio: respinto il ricorso di Sirio S.r.l. contro l’aggiudicazione a Ventura S.r.l.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso principale di Sirio S.r.l., che contestava l’aggiudicazione della fornitura di derrate alimentari in favore della Ditta Domenico Ventura S.r.l., nonché dichiarato improcedibile e infondato il ricorso incidentale proposto da Ventura contro Sirio. Sirio aveva lamentato l’omessa esclusione della Ventura per presunto illecito professionale e l’anomalia dell’offerta economica. Il Tribunale ha ritenuto fondate le valutazioni della stazione appaltante in ordine all’affidabilità di Ventura e alla congruità dell’offerta, negando che sussistessero errori manifesti o irragionevolezza. È stato dichiarato inammissibile l’intervento della Pastore S.r.l. nel procedimento. Le spese sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si basa sulla verifica della correttezza dell’operato della stazione appaltante sia sotto il profilo dell’esclusione per illecito professionale, sia sotto quello della valutazione di anomalia dell’offerta. Il Tribunale ha ribadito che, ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice, l’esclusione per illecito professionale non ha natura automatica e richiede una valutazione concreta e motivata della stazione appaltante circa la reale incidenza dei fatti sull’affidabilità dell’operatore economico; il solo rinvio a giudizio non costituisce causa automatica di esclusione. Quanto alla sostenibilità economica dell’offerta (artt. 108 e 110), il TAR ha giudicato corretta la valutazione globale della stazione appaltante, evidenziando che eventuali sottostime di singole voci di costo non sono sufficienti a dimostrare l’anomalia dell’offerta se nel complesso questa è credibile e sostenibile. Eventuali discrepanze organizzative o gestionali rientrano nell’autonomia imprenditoriale e nella discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per palesi vizi logico-motivazionali. I motivi del ricorso incidentale sono stati rigettati perché o infondati o irrilevanti; la posizione di Pastore S.r.l., come terza classificata, è stata giudicata non compatibile con l’intervento nel giudizio già instaurato, dovendo promuovere un autonomo ricorso. La complessità e reciprocità delle questioni ha portato alla compensazione delle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 95 è stato applicato per valutare la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di Ventura S.r.l. dalla gara, con particolare riguardo al presunto illecito professionale. Il TAR ha evidenziato che l’esclusione per illecito grave non è automatica ma presuppone un’istruttoria completa e motivata sull’idoneità dei fatti (es. un rinvio a giudizio) a minare l’affidabilità dell'operatore. Il Collegio ha riscontrato che la stazione appaltante ha svolto una valutazione esaustiva, ritenendo che non sussistessero elementi sufficienti per l’esclusione.
L’articolo 98 disciplina le ipotesi di illecito professionale grave e i criteri valutativi che la stazione appaltante deve seguire per l’eventuale esclusione. Il TAR ha precisato che il rinvio a giudizio è solo un indizio e non comporta espulsione automatica. La stazione appaltante ha motivato correttamente l’assenza di elementi tali da configurare un illecito rilevante ai fini espulsivi, esercitando la propria discrezionalità in modo congruo e ragionevole.
L’articolo 108 regola i criteri di aggiudicazione delle gare e prevede la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di specie, la gara è stata bandita con tale criterio (rapporto ponderale 70/30 tra offerta tecnica ed economica). La commissione ha correttamente applicato i criteri previsti dal bando e valutato le offerte in modo conforme alla disciplina, come confermato dal TAR.
L’articolo 110 disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse. Sirio contestava l’anomalia dell’offerta di Ventura, ma il TAR ha affermato che il giudizio di anomalia è globale e non richiede l’analisi puntuale di ogni singola voce, salvo macroscopiche incongruenze o errori manifesti non presenti nel caso concreto. Il TAR ha ritenuto insussistenti difetti di sostenibilità economica tali da giustificare l’esclusione.



